La domanda di Assegno Unico per i figli a carico (per i nuovi nati o se finora non è mai stata presentata) è presentata da uno solo dei due genitori mentre l’altro può intervenire per confermare la scelta sulla ripartizione della somma (ad eccezione di nuclei mono-genitoriali e dei figli maggiorenni, che richiedono il sussidio per via diretta), anche se è possibile richiedere l’accredito dell’intero Assegno unico al solo richiedente.
Deve fare domanda autonoma anche chi ha terminato il Reddito di Cittadinanza ma ha ancora diritto all’AUU per figli maggiorenni.
Vediamo i dettagli.
Assegno Unico: come presentare domanda
Il beneficio è rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati e spetta per figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili a carico.
Il servizio di domanda INPS è accessibile dal portale dell’Istituto di previdenza, con accesso via SPID o altre credenziali alternative. Entrambi i genitori hanno facoltà di contribuire al completamento della domanda: uno in qualità di richiedente e l’altro per eventuale modifica delle scelte effettuate in prima istanza sulla ripartizione dell’Assegno unico per i figli a carico. Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS 31 dicembre 2021, n. 4748.
Modalità di presentazione delle domanda
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale INPS, dalla home page del sito www.inps.it, con SPID almeno di secondo livello 2 o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Istituti di Patronato, che utilizzano i propri servizi telematici.
Il doppio accesso alla domanda INPS
Nei casi in cui si sceglie di percepire al 100% l’Assegno Unico, l’altro genitore (anche se sposato e convivente) non deve necessariamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali, ma ha comunque la facoltà di modificare tale scelta, chiedendo il proprio 50% (entrando nella medesima domanda e modificando l’opzione di pagamento).
- Non è dunque prevista una conferma obbligatoria: se il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell’Assegno, dichiarando di essere d’accordo con l’altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell’altro genitore.
- Il secondo genitore però ha la facoltà di modifica successiva alla scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.).
Come fare la domanda: regole di compilazione
La compilazione della domanda è semplice e non serve allegare documentazione (neanche l’ISEE, verificato in autonomia dall’INPS). Al cittadino che presenta la domanda si chiedono solo i dati anagrafici e fiscali fondamentali e le necessarie auto-dichiarazioni e coordinate bancarie per l’accredito o il bonifico domiciliato.
Tutto viene verificato dall’INPS in sede di istruttoria utilizzando i propri archivi. In qualsiasi momento è possibile rientrare nella domanda e apportare correzioni o modifiche.
Scelta del pagamento dell’Assegno Unico
Ai fini del pagamento in misura intera o ripartita, il richiedente ha tre possibilità di scelta (che tengono conto di varie casistiche, comprese quelle dei genitori separati o divorziati, con affidamento esclusivo o congiunto):
- intero importo corrisposto in qualità di richiedente.
- importo ripartito al 50% tra i genitori con autorizzazione dall’altro genitore a indicare la modalità di pagamento della sua quota.
- importo ripartito ma senza accordo, indicando le sole modalità di pagamento della propria quota.
=> Assegno unico maggiorenni per divorziati con affido condiviso
Ripartizione Assegno e autorizzazioni
Il punto sulle autorizzazioni dei genitori è importante perché determina il modo in cui viene versato l’Assegno unico (con due bonifici/ accrediti al 50% oppure tutto su un unico conto al 100%).
- Il richiedente compila la domanda esprimendo la scelta fra le due opzioni di pagamento (ripartito o con accredito unico).
- Il secondo genitore può entrare nella domanda (in qualsiasi momento) per la modifica della scelta effettuata, mentre non ne è richiesta la conferma esplicita.
Quando fare domanda di Assegno Unico
La domanda di Assegno Unico è necessaria nei casi di prima erogazione, mentre per c hi è già beneficiario è previsto il rinnovo automatico a meno che non avvengano cambiamenti reddituali e familiari (da comunicare obbligatoriamente all’INPS) tali che ne comportino un eventuale ricalcolo.
L’erogazione del sussidio scatta ogni anno a partire dal mese di marzo e fino alla fine di febbraio dell’anno successivo.
L’Assegno Unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza, ma la presentazione dell’istanza si effettua dopo la nascita, perché è necessario il codice fiscale del bambino.
Con il primo sussidio mensile, si ottengono anche gli arretrati spettanti a partire dal mese di marzo, purchè le domande pervengano entro il mese di giugno. Diversamente, si perde il diritto agli arretrati.