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Congedo parentale Covid: domanda per dipendenti e autonomi

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 21 Gennaio 2022
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:55

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Congedo parentale Covid fino al 31 marzo anche per Autonomi: procedura INPS per la domanda di periodi retribuiti al 50% per malattia o quarantena di figli.

L’INPS rende operativa la domanda di Congedo parentale SARS CoV-2 anche per autonomi e iscritti alla Gestione separata, se genitori lavoratori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. La procedura di domanda è stata adeguata alla proroga fino al 31 marzo 2022, contestualmente allo stato di emergenza per Coronavirus.

Congedo parentale SARS CoV-2

L’istanza si presenta in modalità telematica, nell’ambito dei servizi “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, con SPID di secondo livello, Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, si può chiamare il Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento o rivolgersi ai patronati.

Come fare domanda

Per la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si accede alla procedura Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità, potendo scegliere (anche per figli con disabilità in situazione di gravità) tra:

  • “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”
  • “Congedo Parentale su Base Oraria”.

La procedura web

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche sarà necessario:

  1. nella pagina “Tipo richiesta” selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”;
  2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”,;
  3. indicare il motivo del congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento;
  4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente) dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria si clicca sull’opzione “Richiesta per congedo su base oraria” e dichiarare:

  • numero di giornate intere da fruire in modalità oraria;
  • periodo all’interno del quale tali giornate sono fruite in modalità oraria.

Nel caso in cui il periodo sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande. La fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno.

Durata e proroga

Le domande possono avere a oggetto periodi antecedenti le domande stesse, purché ricadenti nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022). Ulteriori dettagli nella prima Circolare operativa INPS (la n. 189/2021) sul congedo, nel Messaggio n. 74/2022) che ne prevede la proroga a fine marzo ed i quello n.327/2022 con l’estensione ad autonomi ed iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Restano ferme  le indicazioni contenute nella  circolare n. 189/2021 per figli  minori di anni 14 e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata (Legge 104) indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.