Il decreto Covid 172/2021 introduce dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale, precedentemente già previsto per il personale sanitario, anche per quello della scuola e per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per polizia locale e penitenziaria, giustizia minorile e di comunità, agenti dei servizi segreti, personale amministrativo della sanità.
Obbligo do vaccino e terza dose
Per tutte le categorie interessate dal nuovo obbligo vaccinale, l’adempimento si considera rispettato fino a quando è valido il Green Pass. In altri termini, la terza dose diventa necessaria nel momento in cui scade la certificazione rilasciata dopo la seconda dose (valida 9 mesi).
Mancato vaccino: cosa si rischia
Cosa succede a chi non si vaccina? I dipendenti pubblici delle amministrazioni interessate dai nuovi obblighi, se non si vaccinano, vengono sospesi dal servizio e dallo stipendio, senza sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso. Chi si reca sul luogo di lavoro senza aver effettuato il vaccino contro il Covid rischia una multa da 600 a 1.500 euro, mentre per il datore di lavoro che non effettua i controlli le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro.
Controlli sul rispetto dell’obbligo
Per effettuare controlli e stabilire specifiche procedure, le amministrazioni si rifanno alle indicazioni interne. Fra gli altri, le circolari del capo della Polizia Lamberto Giannini per il personale delle Questure, del Ministero dell’Istruzione per il personale della Scuola.
Vaccino: regole per la Scuola
A disposizione dei dirigenti scolastici ci sono le indicazioni sui controlli, moduli e procedure per le deleghe.
Platea degli interessati
In base al decreto anti Covid, fra i dipendenti della scuola i destinatari del nuovo obbligo vaccinale dal 15 dicembre (applicato al personale a tempo determinato e indeterminato, anche nelle attività di pre-scuola e dopo-scuola) sono:
- dirigenti scolastici,
- docenti,
- personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali).
N.B. Non c’è invece obbligo per il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo maternità o parentale. L’obbligo non si applica al personale esterno che presta la propria attività lavorativa a scuola (es.: a supporto dell’inclusione scolastica, per attività di ampliamento dell’offerta formativa, addetti alle mense o alle pulizie): in questi casi, continuano ad applicarsi le regole previste dal dl 52/2021 (articolo 9-ter.1) sul Green Pass (anche tramite tampone).
In breve
- Obbligo vaccinale: dirigenti scolastici, insegnanti, personale ATA.
- Obbligo Green Pass base: personale esterno che lavora a scuola.
- Nessun obbligo: personale scolastico con rapporto di lavoro sospeso (collocamento fuori ruolo, aspettativa, congedo parentale, maternità o paternità).
Verifiche sul personale
La Circolare inviata alle scuole illustra la nuova funzionalità nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) che verifica l’avvenuta vaccinazione, affiancandosi alla piattaforma già attivata a settembre per il controllo del Green Pass:
consente ai dirigenti scolastici di verificare – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica.
Procedura per mancata vaccinazione
In presenza di personale non vaccinato, scatta prima la verifica da parte del dirigente scolastico o del suo delegato su un’eventuale valida giustificazione (ad esempio, per esenzione dall’obbligo vaccinale o guarigione dal Covid). Il dirigente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni la documentazione comprovante:
l’effettuazione della vaccinazione, oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nei cinque giorni di tolleranza, il personale può lavorare con Green Pass base (anche da tampone). Se dopo questo lasso di tempo il dipendente continua a non essere in regola, scatta l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021). Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
La circolare prevede che il personale sospeso possa essere sostituito con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Attenzione: l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per poter firmare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e sostituire personale non vaccinato a scuola.
Vaccino: regole per la Polizia di Stato
Le Questure devono prevede controlli sul rispetto dell’obbligo vaccinale e il personale deve fornire il Super Green Pass o la Certificazione Vaccinale al proprio responsabile. In caso contrario ci sono cinque giorni di tempo per produrre le eventuali documentazioni o fornire giustificazioni valide, venti giorni di tolleranza per coloro che prenotano la vaccinazione (in questi periodi di tolleranza si può valorare con Green Pass base (anche da tampone, oppure si risulta assenti ingiustificati; poi scatta la sospensione dal servizio e dallo stipendio senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.