Contributi a fondo perduto Covid anche con carichi pendenti

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 12 Gennaio 2022
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:50

logo PMI+ logo PMI+
Contributi a fondo perduto e indennizzi Covid spettano anche in presenza di somme a ruolo: norma retroattiva nel DL Fiscale confermata in Manovra 2022.

Anche chi ha debiti iscritti a ruolo verso la Pubblica Amministrazione ha comunque diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto con causale Covid, non applicandosi in questo caso la regola in base alla quale prima di pagare rimborsi e crediti superiori a 5mila euro la PA deve prima verificare che non ci siano carichi pendenti.

Verifica preventiva su carichi pendenti

I contributi a fondo perduto assegnati a seguito dell’emergenza Coronavirus ed erogati dall’Agenzia delle Entrate, non soggiacciono alla procedura di cui all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).  Si tratta della verifica fiscale dovuta da parte delle amministrazioni pubbliche, prima di effettuare (a qualsiasi titolo) il pagamento di importi oltre i 5mila euro verso privati e imprese: a carico del beneficiario non devono risultare cartelle di pagamento pendenti per un ammontare di almeno il medesimo importo (5mila euro).

I riferimenti normativi

Lo prevede l’articolo 3 del decreto legge 209/2021 (Decreto Fiscale bis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, tra l’altro, ha efficacia retroattiva e si applica quindi anche a tutti i vecchi ristori e aiuti anti Covid previsti finora. Il chiarimento, infine, ha trovato posto anche nella Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 653, Legge n. 234/2021).

Esonero verifica per contributi Covid

La nuova disposizione chiarisce che la procedura ordinaria di verifica fiscale non si applica in relazione ai contributi a fondo perduto istituiti dalla legislazione Covid ed erogati dall’Agenzia delle Entrate come ristori diretti.

Regole di accertamento

Se la procedura di verifica è già stata attivata, alla luce del nuovo decreto (le cui disposizioni sono retroattive), l’agente della riscossione può ignorare le eventuali richieste di verifica avanzate dal soggetto pubblico pagante (in questo caso l’Agenzia delle Entrate), mentre invece, se l’inadempienza è già stata accertata e comunicata, i contributi devono comunque essere versati al beneficiario.

Tutti i dettagli nel testo del Decreto Fiscale bis in Gazzetta Ufficiale e nel testo della Legge di Bilancio 2022.