Posso effettuare una cessione di credito per lavori di ristrutturazione senza asseverazione e conformità, con fatture pagate prima del 12 novembre 2021 e relativi bonifici, e senza aver esercitato l’opzione di cessione con intermediario?
Se al 12 novembre non aveva ancora esercitato l’opzione di cessione del credito ricade nei nuovi obblighi (visto di conformità e asseverazione) previsti dal Decreto Antifrodi (dl 157/2021). Questo, indipendentemente dal fatto che le fatture abbiano data precedente.
=> Calcolo cessione del credito
In base alla norma, per ricadere nella precedente fattispecie operativa, è necessario che l’opzione sia stata non soltanto già esercitata ma anche comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 157/2021).
Su questo punto, però, il Fisco ha previsto un elemento di flessibilità. Nelle FAQ online sul sito web delle Entrate, viene prevista un’eccezione per coloro che:
abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica.
Il suo caso non rientra in questa fattispecie se lei, alla data indicata, non aveva ancora esercitato l’opzione con l’intermediario, quindi direi che rientra nei nuovi obblighi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz