Le domande di Reddito di Libertà e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di risorse non saranno scartate al 31 dicembre 2021 ma rimarranno in attesa di eventuali ulteriori finanziamenti provenienti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, conservando validità ai fini dell’accesso al sussidio. Tali domande potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione qualora arrivassero nuove risorse. L’eventuale accoglimento dell’istanza sarà comunicato tramite i dati di contatto indicate al momento dell’invio della domanda stessa.
Sono le ultime indicazioni fornite dall’INPS, con Messaggio 4352, in merito al Reddito di Libertà, istituito dal DL 34/2020 (convertito dalla Legge 77/2020), ed oggetto di riparto delle risorse tramite DPCM del 17 dicembre 2020.
Il sussidio (Reddito di Libertà) sostiene economicamente le donne vittime di violenza in condizione di povertà (senza figli o con figli minori) seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, con l’obiettivo di aiutarle nel loro percorso di autonomia abitativa ed emancipazione.
Il beneficio viene erogato dall’INPS previa domanda inoltrata al Comune competente per residenza utilizzando il modello allegato al Messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 (Allegato 1). La procedura di acquisizione delle domande da parte degli operatori comunali è invece disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.
Per quanto concerne la disciplina del Reddito di Libertà, l’INPS ha fornito tutte le indicazioni (requisiti, regime fiscale, compatibilità con altre misure di sostegno – come ad esempio Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni ed ANF – e modalità di presentazione della domanda) con la Circolare 166/2021 dello scorso 8 novembre.