Per aiutare i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al Bonus facciate, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato una lista dei documenti da verificare prima dell’apposizione del visto, alla luce delle novità introdotte dal DL 157/2021 (Decreto anti-frodi) sui controlli in merito ai bonus edilizi diversi dal Superbonus. Di seguito l’elenco che viene suggerito di controllare.
- Soggetto beneficiario
- Dati sull’immobile
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
- Parti comuni in condominio
- Altre dichiarazioni rese dal beneficiario
- Abilitazioni, comunicazioni e attestazioni richieste
- Documenti di spesa e pagamenti
- Tipologia di intervento
- Documenti su opzioni prima della fine dei lavori
- Documenti per opzioni a fine lavori
- Il Bonus Facciate 2021 e 2022
Soggetto beneficiario
- Condominio.
- Persona fisica.
- Proprietario.
- Detentore.
- Familiare convivente – convivente di fatto – componente unione civile – coniuge separato.
- Promissario acquirente.
- Ente pubblico che non svolge attività commerciale.
- Ente privato che non svolge attività commerciale.
- Società di persone.
- Società di capitali.
- Associazione tra professionisti.
Dati sull’immobile
- Visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali.
- Copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- Documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000)che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori.
Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
- Atto di acquisto o certificato catastale.
- Contratto di locazione registrato.
- Contratto di comodato registrato.
- Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente).
- Successione e in caso di cessione delle rate residue autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile rilasciata dall’erede.
- Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge.
- Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso.
- Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori diversi da familiari conviventi).
- Copia atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente (in caso di cessione delle rate residue).
Parti comuni in condominio
- Copia della delibera assembleare di approvazione dell’intervento e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- Condominio minimo.
- Delibera assembleare dei condòmini di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e modalità di ripartizione spese.
- Autocertificazione sulla natura dei lavori eseguiti e dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
Altre dichiarazioni rese dal beneficiario
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.
- Documentazione o dichiarazione sostitutiva sul possesso di reddito imponibile in Italia.
Abilitazioni, comunicazioni e attestazioni richieste
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito.
- Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito.
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Documenti di spesa e pagamenti
- Fatture
- Bonifici parlanti
- Oneri di urbanizzazione
- Imposta di bollo
Tipologia di intervento
- Recupero o restauro della “facciata esterna”
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari
- Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari
- Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari
- Lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari
- Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- Su parti comuni
- Su edifici unifamiliari o plurifamiliari
Documenti su opzioni prima della fine dei lavori
- Dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione maturata.
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
- Asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico.
- Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali.
- Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione
Interventi influenti dal punto di vista termico
- Relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005
- Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
Documenti per opzioni a fine lavori
- Dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione maturata.
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
- Asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico.
- Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali.
- Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione.
- Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti).
Interventi influenti dal punto di vista termico
- Asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi ovvero asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate con allegato computo metrico.
- Relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005.
- Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
- Attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatta da un tecnico non coinvolto nei lavori.
- Copia della scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati trasmessa a Enea riportante il codice CPID sottoscritta dal beneficiario della detrazione e dal tecnico abilitato e relativa mail trasmessa da Enea riportante il suddetto codice CPID.
Il Bonus Facciate 2021 e 2022
Il Bonus Facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della legge160/2019) consiste in una detrazione IRPEF o IRES, per il 2021 con aliquota al 90%, ridotta però al 70% nel 2022 dalla Legge di Bilancio. L’agevolazione riguarda le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa anche la sola pulitura o tinteggiatura esterna. In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile esercitare l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito (cedibile a terzi ad un presso di mercato), così come previsto dall’art. 121 del DL 34/2020. Da qui, in base ai dettami del nuovo DL Antifrodi, la necessità del rilascio del visto di conformità.