I consumatori titolari di voucher turistici non utilizzati entro la data di scadenza, possono richiedere il rimborso dei buoni emessi in sostituzione dei rimborsi per viaggi cancellati causa Covid, non utilizzati e non rimborsati per insolvenza o fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
Rimborso voucher turistici
Un primo decreto del Ministero del Turismo, pubblicato in GU il 15 settembre, ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse stanziate per gestire gli indennizzi. Successivamente, il Ministero ha pubblicato l’Avviso prot. 2874/21 del 6 dicembre 2021 assegnando le risorse assegnate al Fondo voucher per i rimborsi (articolo 88-bis del DL 18/2020).
L’indennizzo
Oltre ai consumatori, possono fare domanda che agenzie di viaggio o tour operator titolari di voucher emessi da fornitori poi falliti o insolventi. Il rimborso a cui si ha diritto è pari al valore monetario del voucher, da erogare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
NB: chi ha già fatto diversa domanda di rimborso dei voucher Alitalia, non possono fare analoga domanda di indennizzo al Fondo voucher.
Come e quando fare domanda
Le domande possono essere compilate e trasmesse online fino al 31 dicembre 2021, dallo sportello virtuale raggiungibile all’indirizzo web https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it, accedendo con credenziali SPID2 o CNS. Al termine della compilazione si deve scaricare la distinta, firmarla digitalmente (in formato CAdES), caricarla e trasmetterla sempre tramite lo stesso sportello telematico. Non è prevista l’assegnazione in base all’ordine cronologico di invio. L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.
Cosa allegare alla domanda
Le istanze dovranno contenere i voucher (anche se non ancora scaduti) emessi da operatori turistici e vettori, assieme alla richiesta di rimborso inoltrata agli operatori stessi decorsi 18 mesi dall’emissione (12 mesi per trasporto aereo, ferroviario, marittimo). La durata della validità dei voucher pari a 24 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore del della disposizione.
Assistenza
- email: helpdesk.bandi.minturismo@infocamere.it
- telefono: 06.64892120
Dal lunedì al venerdì, festività escluse, dalle 9:00 alle 17:00. Sul sito del Ministero sono pubblicare anche specifiche FAQ.