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Il nuovo modello di cessione del credito e sconto fattura

di Alessandra Gualtieri

15 Novembre 2021 09:00

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Pubblicato il nuovo modello di comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sulle detrazioni edilizie: cosa cambia per i bonus casa.

Online nuovo modello e istruzioni per la comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura al posto delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal Decreto Antifrodi (DL 157/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).

Vediamo cosa cambia in concreto, quali adempimenti sono previsti ed in capo a quali soggetti.

I nuovi documenti

In base alle novità normative, da ora in poi è necessario richiedere e ottenere il visto di conformità dei dati della documentazione sulla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, qualora si opti per la cessione del credito o sconto fattura nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (fino a oggi, era necessario soltanto per il Superbonus). Necessaria anche la verifica di di rilascio delle asseverazioni tecniche e di congruità delle spese.

I nuovi obblighi

Visto di conformità e congruità dei prezzi servono quando:

  • la detrazione del 110% (Superbonus) è utilizzata in dichiarazione dei redditi, se compilata e trasmessa tramite intermediari;
  • si opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione ad altre detrazioni edilizie con diritto all’opzione.

I nuovi adempimenti

Il visto deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai CAF. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni  richieste e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Rilascio del visto

Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale (CAF) oppure da uno dei soggetti: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Le Comunicazioni

  • La Comunicazione per gli interventi sulle unità immobiliari è inviata da chi rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia stessa.
  • La Comunicazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata:
    • a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
    • b) dall’amministratore del condominio (direttamente o tramite intermediario) oppure, in mancanza di amministratore, da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati delle asseverazioni e attestazioni, nonché quelli delle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus.

La comunicazione della cessione del credito relativa  alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Invio e controlli

La trasmissione delle comunicazioni delle opzioni per l’utilizzo  delle detrazioni per i lavori edilizi tramite cessione o sconto in fattura è sospeso per adeguamento alla nuova normativa. In base alla nuove disposizione, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni e delle opzioni che presentino profili di rischio.

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