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Bonus Teatro e Spettacoli: vademecum per il credito d’imposta

di Alessandra Gualtieri

11 Novembre 2021 12:00

Bonus Teatro e Spettacoli: guida completa al credito d'imposta nella nuova circolare ombnibus dell'Agenzia delle Entrate, domande entro il 15 novembre.

Online le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo bonus per attività teatrali e spettacoli dal vivo, istituito dal Dl Sostegni (articolo 36-bis, DL 41/2021). Nella circolare n. 14/E vengono fornite indicazioni su come ottenere il credito d’imposta al 90% per le spese 2020, i requisiti e i costi ammissibili. Le domande si possono inoltrare fino al 15 novembre utilizzando l’apposito modello di comunicazione delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico.

La nuova circolare omnibus fornisce un quadro generale della misura e della sua disciplina, in attesa del provvedimento tramite cui saranno stabilite le specifiche quote spettanti.

Destinatari

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Oltre alle imprese residenti, può essere utilizzato anche dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Possono inoltre beneficiare del contributo enti commerciali ed enti non commerciali (per l’attività commerciale eventualmente esercitata).

Requisiti

  • La condizione richiesta è la riduzione del fatturato 2020, almeno al 20% rispetto a quello 2019. Riguardo al calcolo della riduzione del fatturato, è necessario fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività oggetto di agevolazione.
  • Rientra nella platea dei beneficiari anche chi ha iniziato l’attività nel 2019, nel rispetto del requisito di fatturato (quindi, se hanno subito un calo nei termini previsti). Per questi soggetti, la riduzione va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato 2020 con l’ammontare realizzato nel 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.
  • Sono ammessi anche i soggetti che hanno beneficiato di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo.

Spese ammesse

La circolare n. 14/E indica le tipologie di spese ammissibili (con vari esempi), riconducibili a 10 categorie: costi per il personale, costi di ospitalità, di produzione (noleggio scenografie, costumi e strumenti, affitto sale prove), gestione spazi,  pubblicità, formazione, trasferimenti (anche esteri), investimenti ammortizzabili (acquisto impianti e attrezzature), costi generali (danni e strutturazione), circhi e spettacoli viaggianti.

Calcolo bonus

Agli aventi diritto, spetta un credito di imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 ( prendendo in considerazione il costo fiscalmente rilevante), indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata. Indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa.  E anche se le attività hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (opere teatrali, concerti, balletti, ecc.).

Utilizzo del credito

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per la quota effettiva di credito è necessario un ulteriore provvedimento, che quantificherà le risorse in base alle istanze. Il credito di imposta è esentasse, non concorre all’IRAP o alla quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa. Il bonus può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro, senza limiti di compensabilità.