Il Reddito di Cittadinanza per gli invalidi prevede specifiche agevolazioni in termini di accesso e di importo: se il nucleo familiare è composto solo da over 67 o da disabili gravi o non autosufficienti, in luogo del RdC spetta infatti la Pensione di Cittadinanza (PdC), sussidio analogo all’RdC il cui importo base è tuttavia maggiore e la cui fruizione prevede meno vincoli. Vediamo come funziona il Reddito o la Pensione di Cittadinanza per i percettori portatori di handicap, le agevolazioni compatibili tra la PdC invalidi e altre misure di sostegno e l’importo del sussidio standard.
Invalidi RdC e Patto per il Lavoro
I percettori di RdC hanno in generale l’obbligo di firma del Patto per il Lavoro. Ci sono tuttavia categorie protette che sono esonerate o escluse dal vincolo di ricerca di un’occupazione ed allo svolgimento delle attività di politica attiva previste dal Patto per il Lavoro stipulato col centro per l’impiego. Tra queste:
- i disabili, come definiti dalla normativa sul collocamento mirato;
- i disabili, come definiti ai fini ISEE;
- i caregiver che si prendono cura di un minore di età inferiore ai 3 anni (non compiuti) o di un disabile grave presente nel nucleo familiare.
Disabili ai fini PdC
Sono da considerare disabili ai fini del collocamento mirato, esonerati dalla sottoscrizione del Patto per il Lavoro:
- gli invalidi civili in età lavorativa, per i quali sia stata accertata dalle commissioni mediche una riduzione della capacità lavorativa superiore al 46%;
- i ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell’apprendimento della lingua parlata;
- gli invalidi del lavoro con un’invalidità (accertata dall’INAIL) superiore al 33%;
- gli invalidi per servizio, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, per i quali sia stata riconosciuta una delle otto minorazioni previste dalla normativa in materia di pensioni di guerra.
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Sono considerate disabili ai fini ISEE le persone che soddisfano le condizioni indicate nell’Allegato 3 al decreto ISEE, in cui viene fatta distinzione tra disabilità media, grave e non autosufficienza come riportato in tabella.
Categorie |
Disabilità Media |
Disabilità Grave |
Non autosufficienza |
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 67 anni | Invalidi 67-99% | Inabili totali | Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all’indennità di accompagnamento |
Invalidi civili minori di età | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (diritto all’indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento |
Invalidi civili Over 65 (dal 2019 over 67) | Over 67 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67-99% | Over 67 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% ( | Cittadini Over 67 con diritto all’indennità di accompagnamento |
Ciechi civili | Art 4 L. 138/2001 | Ciechi civili parziali | Ciechi civili assoluti |
Sordi civili | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica | Sordi pre-linguali | |
INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa |
INAIL | Invalidi sul lavoro 50-79%- Invalidi sul lavoro 35-59% | Invalidi sul lavoro 80-100%- Invalidi sul lavoro -59% | Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa |
INPS gestione ex INPDAP | Inabili alle mansioni | Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2) | |
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 | Invalidi con diritto all’assegno di super invalidità |
Handicap | Art 3 comma 3 L.104/92: handicap in situazione di gravità |
RdC e pensione di invalidità
Reddito di Cittadinanza e pensione di invalidità civile sono due misure cumulabili. Ciò significa che chi percepisce la PdC non rischia di perdere il sussidio di invalidità, tuttavia chi percepisce tale trattamento o altre misure di sostegno ha diritto a una PdC ridotta. In pratica al sussidio spettante bisogna sottrarre l’importo della pensione di invalidità civile.
Il decreto in materia stabilisce infatti che, ai fini della Pensione e del Reddito di Cittadinanza, il reddito familiare venga determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE non più in godimento, includendo i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè erogate a prescindere dal reddito proprio o del nucleo familiare.
Ricordiamo a tale proposito che il RdC non fa reddito ai fini IRPEF, ma va comunque dichiarato in sede ISEE alla voce redditi esenti IRPEF, come ogni altra prestazione assistenziale
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Assegno di accompagnamento
Anche chi beneficia dell’indennità di accompagnamento – perché portatore di handicap al 100% e ha bisogno di una continua assistenza e sostegno fisico – può percepire il Reddito di Cittadinanza. In questo caso il sussidio non viene ridotto dall’importo dell’accompagno, trattandosi di un trattamento di assistenza non sottoposto alla prova dei mezzi.
Altri sussidi compatibili
Oltre all’accompagno e alla pensione di invalidità, altri sussidi destinati ai portatori di handicap compatibili con il Reddito di Cittadinanza, che non ne riducono l’importo, sono:
- il pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
- le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- i rimborsi di spese sostenute;
- i buoni servizio e gli altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- il bonus bebè.
Importo PdC invalidità
A far cambiare l’importo della PdC dei nuclei familiari con disabili gravi o non autosufficienti è la scala di equivalenza massima del 2,2, anziché del 2,1. Questo significa che per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti, l’importo massimo della quota base della Pensione di Cittadinanza sale da 1.323 a 1.386 euro, o anche 1.536 euro se la famiglia paga l’affitto.
Calcolo PdC
Il beneficio economico si compone di due parti:
- la prima integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro per il RdC e 7.560 per la PdC, moltiplicati per la scala di equivalenza;
- la seconda è destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). Per famiglie proprietarie della casa di abitazione che pagano il mutuo l’integrazione è pari al massimo alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.
Composizione nucleo familiare | Scala di equivalenza | Beneficio massimo annuale |
---|---|---|
1 adulto | 1 | 6.000,00 € |
1 adulto e 1 minore | 1,2 | 7.200,00 € |
2 adulti | 1,4 | 8.400,00 € |
2 adulti e 1 minore | 1,6 | 9.600,00 € |
2 adulti e 2 minore | 1,8 | 10.800,00 € |
2 adulti e 3 minore | 2 | 12.000,00 € |
3 adulti e 2 minore | 2,1 | 12.600,00 € |
4 adulti | 2,1 | 12.600,00 € |
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente | 2,2 | 13.200,00 € |