Ho cambiato azienda bancaria (vecchio contratto art. 18 CCNL Credito): mi sono licenziato dopo 25 anni e sono stato assunto da un’altra banca (sempre CCNL Credito) a tempo indeterminato, con questa dicitura: “si conviene nell’applicazione della norma di cui.art.18 300/70 come modificata l.92/2012, cioè ante riforma attuata nel 2015”. Ho una clausola di assunzione di miglior favore, ovvero godo delle tutele della Legge Fornero 92/2012 invece del Jobs Act, giusto? Rispetto al vecchio contratto arr. 18, la Legge Fornero 92/2012 – alla luce delle ultime sentenze, tra cui ultimamente la Corte Costituzionale nell’aprile 2021 che ha disposto per il licenziamento economico la reintegra invece della tutela risarcitoria – si può dire che sostanzialmente non è cambiato molto? È chiaro che il vecchio art.18 è migliore, ma mi pare di capire che la Giurisprudenza dovrà trovare nei prossimi anni una quadra tra i vari contratti che prevedono tutele diverse per evitare disuguaglianze e armonizzare le norme.
Innanzitutto, le confermo che il suo contratto inserisce una condizione migliorativa rispetto all’attuale tempo indeterminato a tutele crescenti, con la clausola da lei citata. In pratica, lei ha un contratto a tempo indeterminato che applica le vecchie regole, fra cui l’obbligo di reintegro previsto dall’articolo 18 in caso di licenziamento illegittimo.
In generale, le regole sul tempo indeterminato non sono più quelle della Riforma lavoro Fornero ma quelle inserite nel Jobs Act, che è successivo. Per quanto riguarda la disciplina del contratto a tutele crescenti, il riferimento corretto è il decreto legislativo 23/2015.
Per quanto riguarda le altre domande, le modifiche introdotte dal Jobs Act sono sostanziali, perché eliminano le tutele dell’articolo 18 in relazione al licenziamento per giusta causa, sia per motivo oggettivo che soggettivo (in entrambi i casi con regole e casistiche specifiche, che continuano a prevedere casi in cui il licenziamento è nullo).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz