Garantire ai consumatori un migliore accesso a contenuti e servizi digitali e facilitarne la fornitura può contribuire a promuovere l’economia digitale dell’Unione Europea, stimolando la crescita globale. Si basa su questo presupposto la direttiva UE 2019/770 che il Consiglio dei Ministri ha recepito nella seduta del 28 ottobre scorso. Il provvedimento introduce nuove disposizioni nel codice del consumo al fine di adeguare la normativa italiana alla direttiva UE, che disciplina alcuni aspetti dei contratti di fornitura B2C.
Si parla, nello specifico, della conformità del bene al contratto, dei rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e della eventuale modifica del contenuto o del servizio digitale.
Il professionista ha l’obbligo di informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e necessari al fine di mantenere la conformità del bene o dell’attività offerta anche dal punto di vista della sicurezza. L’obbligo vale per il periodo di tempo durante il quale il contenuto o servizio digitale viene fornito secondo quanto previsto dal contratto, tuttavia se il consumatore non installerà gli aggiornamenti forniti in questo lasso di tempo la responsabilità non ricade sul professionista, purché abbia fornito le informazioni necessarie.
Per quanto riguarda eventuali difetti di conformità, il professionista è responsabile solamente entro due anni a decorrere dal momento della fornitura e l’onere della prova ricade su quest’ultimo anche nel caso di difetti denunciati dal consumatore, il quale è comunque tenuto a collaborare per verificare se la causa del difetto di conformità dipende dal suo ambiente digitale.