Con la Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito di imposta relativo al contributo a fondo perduto concesso alle imprese con fatturato tra 10 e 15 milioni di euro dal decreto Sostegni bis (articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
I beneficiari, che possono dare domanda dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021, sono soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o produttori di reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che possono vantare, nel 2019, un ammontare di ricavi o compensi compresi tra dieci e quindici milioni.
L’opzione per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta corrispondente ai contributi a fondo perduto spettanti è a scelta irrevocabile. I codici tributo sono i seguenti:
- 6948 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”;
- 6949 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”;
- 6950 “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nel Cassetto fiscale in area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili).