Le Partite IVA che hanno subito una riduzione di fatturato a causa del Covid nel 2020 possono aderire alla definizione agevolata delle somme dovute al Fisco nel 2017 e 2018. L’Agenzia delle Entrate attua le norme anti Covid previste dal decreto legge 41/2021, che consente di sanare con agevolazioni le irregolarità emerse in seguito ai controlli automatizzati sulle dichiarazioni dei redditi. In pratica, si paga per intero al somma dovuta, senza applicazione di sanzioni. Le indicazioni sono contenute nel provvedimento del 18 ottobre 2021.
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Si tratta di un’agevolazione utilizzabile dalle Partite IVA che nel 2020 hanno subito un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente. Per chi non presenta la Dichiarazione IVA si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
- Per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto legge 34/2020.
- Per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
Per aderire a questa definizione agevolata, il contribuente paga la somma dovuta senza sanzioni e somme aggiuntive, presentando entro il 31 dicembre un’autodichiarazione che attesta i requisiti richiesti e il rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato previsti dalla legislazione UE. Se l’avviso bonario con la proposta di definizione agevolata non è ricevuta in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Ricordiamo che le somme oggetto di definizione agevolata possono essere pagata in un’unica soluzione oppure a rate (otto rate trimestrali, oppure venti rate trimestrali per somme superiori ai 5mila euro).