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Nuovo Patent Box: deducibilità al 90% per ogni spesa in R&S

di Anna Fabi

19 Ottobre 2021 12:00

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Con il decreto fiscale, la deduzione fiscale del patent box sale al 90% e ammette anche i marchi: regime transitorio in attesa dei provvedimenti attuativi.

Il nuovo patent box si applica a tutte le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo. Le nuove regole sono contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra economica approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre. In pratica, viene introdotta una nuova disciplina sul patent box, che ne semplifica l’attuazione e alza la deducibilità al 90% dal precedente 50%. La nuova formulazione , inoltre, ammette al beneficio anche marchi, che prima non erano ricompresi nel perimetro delle spese agevolabili.

L’agevolazione si applica a tutti i costi per ricerca e sviluppo in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

L’agevolazione, tuttavia, non è cumulabile con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dalle agevolazioni Transizione 4.0 (commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 160/2019).

L’iter della norma sul nuovo patent box è complesso, nel senso che sono necessari diversi passaggi. E’ previsto un decreto ministeriale attuativo, dello Sviluppo economico di concerto con l’Economia, sarà poi necessario un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le procedure e le modalità per l’esercizio dell’opzione. E’ previsto un regime transitorio per coloro che stavano già applicando le agevolazioni del patent box come previste dai commi da 37 a 45 della legge 190/2014, e dall’articolo 4 del DL 34/2019: questi soggetti possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo patent box previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento delle Entrate.

Chi ha presentato istanza di rinnovo dell’accordo già sottoscritto l’opzione è più agevolmente esercitabile. Per chi invece abbia presentato istanza di accordo senza ancora averlo sottoscritto, formalmente non è possibile chiederne il rinnovo e dunque dovranno aderire al nuovo regime. Anche chi non aveva ancora esercitato l’opzione (la scadenza sarebbe il 30 novembre 2021), sarebbe costretto a scegliere il nuovo regime.