Estesi fino al 31 marzo 2022 i congedi parentali con causale Covid per figli minori in DAD o quarantena, in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Coronavirus. Per la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, (procedura ancora non aperta), si potrà procedere anche retroattivamente fino a quella data (convertendo periodi già chiesti con congedo parentale ordinario). I dettagli applicativi sono contenuti della nuova circolare INPS. Tecnicamente, le indicazioni si riferiscono ai periodi decorrenti dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, ma con l’estensione dello stato di emergenza la procedura è destinata ad essere analogamente prorogata.
Congedo parentale SARS CoV-2
I congedi Covid erano stati reintrodotti – oltre al ritorno dell’equiparazione della propria quarantena o periodo di isolamento fiduciario in malattia retribuita dall’INPS – dal decreto fiscale collegato alla Manovra, adesso estesi e prorogati con il Decreto Legge approvato durante il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre. In attesa del testo della norma, il riferimento resta quello del DL Fisco Lavoro ed il nuovo documento di prassi INPS.
In base ai due testi combinati, i lavoratori con figli conviventi minori di 14 anni hanno diritto ad un congedo parentale con causale Covid retribuito al 50%, corredato di contribuzione figurativa, da utilizzare alternativamente all’altro genitore per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata di:
- DAD (per sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza),
- infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- quarantena del figlio disposta dall’ASL competente a seguito di contatto.
Se il figlio ha una disabilità accertata (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), i genitori hanno diritto al congedo parentale, in alternativa l’uno all’altro, a prescindere dall’età del figlio. Quelli che ricadono nel perimetro dell’emergenza Covid (per DAD, malattia o quarantena del figlio), non si conteggiano ai fini del computo massimo dei giorni di congedo ordinari a disposizione dei genitori lavoratori, peraltro retribuiti al 30%. Il congedo parentale Covid, che è fruibile anche in modalità oraria, è attivabile solo se l’altro genitore lavoratore non sta utilizzando il medesimo congedo per lo stesso giorno e per lo stesso orario.
N.B. Se l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro (ad esempio, è in cassa integrazione), non c’è diritto al congedo Covid.
Congedo anche in smart working
Il congedo Covid può adesso essere fruito anche in smart working, astenendosi però, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile. Lo specifica la circolare applicativa INPS:
Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.
Compatibilità del congedo
- riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente, purché le ore non si sovrappongano;
- integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente purché le ore non si sovrappongano;
- fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5.
Beneficiari dei congedi Covid
Potranno accedere al congedo parentale straordinario Covid sia i dipendenti sia gli iscritti alla Gestione Separata e gli autonomi, per figli conviventi. In caso non sussistano condizioni di disabilità, il congedo è concesso nei seguenti casi:
- infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico;
- quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione dalla ASL;
- sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento nazionale, locale o delle singole strutture scolastiche.
Per figli con disabilità, sono ammessi anche i casi di chiusura del centro assistenziale diurno.
Astensione non retribuita
Per i figli da 14 ai 16 anni è previsto solo il diritto all’astensione non retribuita e senza contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il congedo potrà essere richiesto direttamente al datore di lavoro.