Nuovo calendario Riscossione: Rottamazione al 6 dicembre

di Alessandra Gualtieri

18 Ottobre 2021 10:30

logo PMI+ logo PMI+
AdeR: riammissione nella pace fiscale con saldo entro fine novembre, pagamento cartelle a 5 mesi dalla notifica, decadenza rate dopo 18 rate non pagate.

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2021 del Decreto Fiscale recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato il nuovo calendario dei pagmenti dovuti e delle regole previste in materia di Riscossione delle cartelle esattoriali e di definizione agevolata delle somme a ruolo.

=> Riscossione: dilazioni di pagamento e riapertura Rottamazione

Rottamazione

La prima novità riguarda la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e dalla Rottamazione UE, ossia le tre misure di pace fiscale oggi in vigore. La norma “ripesca” infatti tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze 2020, potranno essere corrisposte insieme a quelle in scadenza nel 2021, in unica soluzione entro il 30 novembre 2021.Per il pagamento secondo il nuovo calendario sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018, quindi si arriva come termine ultimo al 6 dicembre 2021. Entro tale scadenza dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020 e quelle scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Pagamento cartelle

La seconda novità riguarda l’stensione del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: per questi debiti, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine di pagamento senza interessi e senza che l’agente della riscossione possa dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Decadenza rateazioni

La terza novità riguarda i nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni che erano in corso prima che scattase la sospensione Covid (ossia prima dell’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la data di prima sospensione da prendere a riferimento è invece quella del  decorre dal 21 febbraio 2020): per questi piani di pagamento rateale è prevista l’estensione da 10 a 18 rate non pagate come criterio in base al quale scatta la decadenza della dilazione. Per rateizzazioni successive e fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento delle consuete 10 rate anche non consecutive.