Riscossione: dilazioni di pagamento e riapertura Rottamazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Ottobre 2021
Aggiornato 17 Ottobre 2021 17:45

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Dilazione di pagamento per cartelle notificate da settembre, ripescaggio Rottamazione-ter e Saldo e stralcio, rientro rateazione: le misure nel DL Fiscale.

Più tempo per pagare le cartelle di pagamento notificate fra settembre e dicembre 2021, proroga a fine novembre per la riammissione a Rottamazione e Saldo e stralcio, allungati i termini delle rateazioni scadute. Sono i provvedimenti fondamentali in materia di riscossione inseriti nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre. Vediamo cosa prevedono nel dettaglio.

=> Decreto fiscale: nuove agevolazioni in tema di Riscossione

Differimento rate definizione agevolata

Le cartelle di pagamento con notifica dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 possono essere saldate entro 150 giorni (il termine ordinario sarebbe invece di 60 giorni, che torna ad applicarsi dal primo gennaio 2022). Viene quindi introdotta una nuova flessibilità in fase di ripresa delle attività di riscossione, dopo lo stop di un anno e mezzo previsto dai provvedimenti anti Covid. Attenzione: i nuovi termini per adempiere al ruolo riguardano esclusivamente le nuove cartelle esattoriali. Non sono quindi compresi i ruoli precedentemente notificati e rimasti sospesi a causa dello stop alla riscossione, che andavano saldate entro lo scorso 30 settembre.

Proroga Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Viene sostanzialmente allungato il periodo in cui i contribuenti possono restare nella definizione agevolata se erano in regola con le rate 2019 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, ma poi non hanno saldato il dovuto per il 2020 e 2021. Hanno tempo fino al 30 novembre per pagare le rate arretrate 2020 e di quelle scadute il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Si tratta in pratica di una riapertura di termini, che in base alle regole precedenti erano già scaduti. Tecnicamente, è stato modificato l’articolo 68 del dl 18/2020.

Rateazione

I contribuenti con piani di rateazione con l’Agente della riscossione in essere all’8 marzo 2020, quindi rimasti bloccati durante lo stop alla riscossione, decadono dopo il mancato pagamento di 18 rate invece di 10. Anche in questo caso, dunque, viene introdotta una maggior flessibilità nei confronti del contribuente: coloro che erano decaduti dai piani di rateazione sono automaticamente riammessi, il termine di pagamento delle rate sospese durante il Covid è prorogato al prossimo 31 ottobre. Restano comunque validi atti, provvedimenti e adempimenti svolti dall’agente della riscossione
nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore del decreto, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla loro base; restano acquisiti anche gli interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive già corrisposti.