Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa equivale al requisito sanitario per avere diritto alla prestazione assistenziale.
Di contro, lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dal reddito che produce, costituisce di per sé una causa ostativa al diritto all’assegno di invalidità civile. Di conseguenza, spiega l’INPS, il trattamento mensile di assistenza sarà liquidato solo nel caso in cui risulti anche l’inattività lavorativa del beneficiario della prestazione di cui all’articolo 13 della legge 118/71, modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 247/2007.
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L’NPS si rifà dunque alla Cassazione, che con diverse pronunce (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019) è intervenuta sulla materia affermando che:
il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Alla luce di questo orientamento, a partire dal 14 ottobre 2021 (data di pubblicazione del Messaggio n. 3495), l’assegno mensile di invalidità civile sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti di legge, solo se il beneficiario non risulti svolgere attività lavorativa.