Da 14 ottobre al 13 dicembre è possibile inviare la domanda per il contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021) destinato ad imprese e Partite IVA con ricavi o compensi 2019 compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. La richiesta può essere inoltrata anche per entrambi i benefici se si rientra nei requisiti richiesti.
Beneficiari e requisiti
Sono ammessi i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia (con attività e partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge), con ricavi o compensi 2019 compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro (sono esclusi intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir). Ulteriore requisito:
- per il contributo “Sostegni”: calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019;
- per il contributo “Sostegni-bis alternativo”: calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Come si calcolano i contributi
Per calcolare i ristori spettanti (il tetto massimo è di 150mila euro), si moltiplica la differenza tra le medie mensili per la percentuale prevista a seconda dei casi:
- Contributo “Sostegni”: si applica il moltiplicatore del 20%, con un ristoro minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” di cui all’art. 1, commi da 1 a 3, del Dl n. 73/2021).
- Contributo “Sostegni-bis alternativo”: si applica il moltiplicatore del 30%.
- Richiesta di entrambi i contributi: anche per il “Sostegni-bis alternativo” si applica il 20%.
Come e quando fare domanda
Si possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza telematica da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nella domanda si devono indicare i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sui requisiti e l’IBAN del conto su cui ricevere l’accredito mediante bonifico. In alternativa, su scelta irrevocabile, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare in compensazione. Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda da utilizzare.