La norma era stata inserita nel Decreto Semplificazioni e PNRR, che coinvolge anche il Codice degli Appalti, e ora ci sono istruzioni applicative dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che fornisce chiarimenti sul modo in cui si identifica il corretto CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) da applicare nei subappalti, e sulle sanzioni applicabili. Le indicazione sono contenute nella Nota INL 1507 del 5 ottobre 2021, che riguarda le modifiche al comma 14 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016, il Codice Appalti, apportate dal dl 77/2021.
La norma prevede che il subappaltatore debba garantire «gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale».
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L’ispettorato richiama una serie di precedenti riferimenti, anche di Giurisprudenza, per chiarire che la corretta selezione del CCNL dipende dall’oggetto del contratto di appalto, non da altre attività eventualmente esercitate dal contraente (che magari applica anche altri CCNL). Viene per esempio citata la pronuncia del Consiglio di Stato 5574/2019, in base alla quale «la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto». In pratica, devono ricorrere due requisiti: il contratto di lavoro deve essere quello applicato dal contraente principale per le stesse attività lavorative.
Nel caso in cui nel corso di un’ispezione vengano rilevate condizioni inferiori a quelle previste, l’azienda deve adeguarsi al provvedimento che stabilisce l’adeguamento ai corretti livelli retributivi, con le relative conseguenza sull’imponibile contributivo. Si tratta di un aspetto sul quale si applica l’articolo 14 del dlgs 124/2004, che rende esecutive le disposizione del personale ispettivo. Sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale negli appalti.