L’installazione di impianti fotovoltaici rientra nella proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per lavori edilizi pari almeno al 60% entro il prossimo giugno e per i condomini è in ogni caso a fine 2022, è possibile continuare ad utilizzare l’Ecobonus al 65% su un vecchio intervento e poi effettuarne uno nuovo agevolato al 110%: sono alcune delle precisazioni contenute in due interpelli dell’Agenzia delle Entrate, per i quali sono state fornite il 6 ottobre le risposte n.672 e n.674.
=> Guida fiscale 2021 al Superbonus 110%
I quesiti dei contribuenti riguardano vari aspetti dell’applicazione della detrazione al 110% su alcune tipologie di interventi edilizi di riqualificazione energetica e antisismici prevista dall’articolo 119 del dl 34/2020. In sintesi:
- Impianti fotovoltaici: il dl 59/2021 ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 per l’applicazione della detrazione al 110% ai lavori che sono stati effettuati almeno al 60% entro il 30 giugno 2022. Il Fisco chiarisce che questa proroga riguarda anche l’installazione di pannelli fotovoltaici, ricordando che se l’intervento è effettuato dal condominio non è necessario il requisito del 60% dei lavori entro il prossimo giugno 2022 e la proroga è in ogni caso al 31 dicembre 2022. Il Fisco sottolinea che il riferimento legislativo su questa precisazione è il comma 3 dell’articolo 1 del dl 59/2021.
- Cumulo agevolazioni: è consentito cumulare l’Ecobonus e Superbonus per lavori diversi nel caso in cui vengano effettuati nuovi interventi. Nello specifico, nel caso in cui si sostituisca un impianto sul quale era stato applicato l’Ecobonus, per esempio una caldaia, con uno ammesso al Superbonus, non ci sono preclusioni a fruire di entrambe le agevolazioni. Quindi, si utilizzano le rate residue dell’Ecobonus sui vecchi lavori e si può realizzare un nuovo intervento agevolato invece con il Superbonus.
- Interventi antisismici: il chiarimento riguarda la possibilità di utilizzare il Superbonus per lavori autorizzati prima del 2017 ma non ancora effettuati. Il caso riguarda un edificio collabente per il quale sono stati chiesti permessi di costruire per effettuare lavori antisismici agevolabili. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’agevolazione si applica solo se le procedure autorizzatorie sono state rilasciate dopo il 2017. Non rileva il momento in cui sono effettuati i lavori ma quello in cui è iniziata la procedura autorizzatoria, oppure quando è stato rilasciato il titolo edilizio. Se la procedura è iniziata prima del 2017 ma il titolo edilizio è stato rilasciato dopo i lavori possono ricadere nel Superbonus, se al 2017 c’era già il titolo i lavori non sono agevolati.
Ci sono poi altre precisazioni relative a casi ancora più specifici, come le procedure applicabili alla rimozione e smaltimento amianto (sono spese ammesse al Superbonus, la congruità è attestata dal tecnico abilitato), o quelle relative ai sistemi di Building Automation (BACS), agevolati se ricorrono una serie di condizioni previste dal decreto requisiti (DM Sviluppo Economico del 6 agosto 2020), nei limiti di spesa di 15mila euro. Il riferimento su detrazioni e massimali applicabili è l’allegato B del Decreto Requisiti.