Con Messaggio n.3217 del 24 settembre, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti sull’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla Legge 178/2020 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis). In particolare, a seguito dei numerosi dubbi in merito al criterio di calcolo per il requisito di reddito dei soggetti con attività avviata nel 2019, in risposta ai numerosi quesiti inviati all’Istituto in merito alla corretta interpretazione della norma che ha istitutito in beneficio, l’Istituto di previdenza chiarisce che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà:
sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
Pertanto, per accedere all’esonero parziale a favore dei lavoratori autonomi, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il Messaggio INPS richiama il decreto interministeriale del 17 maggio 2021, di attuazione del beneficio, con i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto attuativo si legge infatti:
ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
Il successivo comma 4 prevede invece che il requisito non si applica “ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.