Non ci sono ancora le procedure per la domanda, ma con Circolare 140/2021 l’INPS fornisce il dettaglio degli aventi diritto, le modalità di calcolo dell’agevolazione spettante e le regole applicative dell’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis a favore dei datori di lavoro privati di alcuni settori in crisi che hanno utilizzato ammortizzatori sociali nei primi tre mesi del 2021: turismo e stabilimenti termali, commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo.
=> Esonero contributi per Turismo, Commercio e Cultura
Si tratta della misura prevista dall’articolo 43 del dl 73/2021, utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo anche senza causale Covid, con qualunque modalità di pagamento (diretto o con anticipo datoriale con conguaglio successivo). Chi utilizza l’agevolazione, però, si impegna a non licenziare fino al prossimo 31 dicembre.
Sono ammessi tutti i datori di lavoro privati, anche se non sono imprese. L’Allegato 1 della circolare chiarisce quali sono i codici Ateco delle attività che possono accedere all’esonero contributivo. Rileva la matricola INPS, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano gli stessi in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.
Se avviene una cessione di ramo d’azienda, l’esonero resta utilizzabile dal cedente (quindi non si trasferisce al nuovo datore di lavoro), ma solo in relazione ai lavoratori che restano eventualmente alle sue dipendenze dopo la cessione. In caso di fruizione il discorso cambia: la nuova azienda può utilizzare l’esonero, ma solo se rientra nei codici Ateco ammessi.
Il calcolo dell’agevolazione dipende dalle ore di CIG utilizzate in gennaio, febbraio e marzo 2021. E’ pari al doppio di quelle utilizzate, esclusi i premi INAIL e una serie di voci che possono fare parte della contribuzione (sono elencate nella circolare).
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Per esempio, non è cumulabile con l’incentivo all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, che non è cumulabile con altri esoneri, o con l’incentivo IO lavoro. Sempre a titolo di esempio, è invece cumulabile con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 92/2012, l’incentivo all’assunzione di disabili (articolo 13 della legge 68/1999), o quello per l’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.