Difendersi da un’aggressione o un furto è legittimo anche in ambito lavorativo (ad esempio in negozio) ma non bisogna oltrepassare i limiti di legge per non vedersi accusare di eccesso di legittima difesa, passando da vittima a colpevole. Vediamo cosa prevede la normativa in materia di legittima difesa e quando si configura il reato di eccesso colposo nella legittima difesa, ovvero un superamento per colpa dei limiti dell’agire consentito, punibile penalmente.
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Eccesso di legittima difesa: cos’è e quando scatta
La difesa è legittima, secondo la legge, quando è proporzionata all’offesa ricevuta. In sostanza per la legge italiana la legittima difesa rappresenta una causa di giustificazione (o esimente) tale da rendere non punibile un comportamento che in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 52 del Codice penale si configurerebbe come reato. Diversamente, se la vittima iniziale ha una reazione sproporzionata rispetto al danno subito, scatta l’eccesso colposo di legittima difesa e di conseguenza le sanzioni previste dall’articolo 55 del Codice Penale. O meglio, nei casi in cui vi sia il sospetto che il soggetto inizialmente leso abbia agito in eccesso di legittima difesa, dovrà subire un processo per il fatto commesso. Le sanzioni previste dal Codice penale, quindi, scatteranno solo nel caso in cui il soggetto venga condannato.
Legittima difesa o eccesso colposo?
Ma come si fa a capire quando è eccesso di legittima difesa? Si parla di comportamento colposo, anche se scaturito da una reazione di difesa, quando la reazione a un certo evento doloso è troppo aggressiva rispetto all’offesa. Per la legge, la difesa è da ritenersi legittima soltanto in caso di:
- necessità di salvaguardare un diritto proprio o altrui;
- pericolo incombente;
- la condotta dell’aggressore sia una circostanza punita dalla legge;
- il pericolo dal quale ci si difende non sia stato causato dalla vittima;
- proporzionalità difesa-offesa, elemento la cui valutazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice. Solitamente, nella valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa, vengono considerati sia il rapporto tra mezzi difensivi e mezzi offensivi, sia la relazione male minacciato-male inflitto, in aderenza al principio del bilanciamento degli interessi.
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Siamo di fronte ad un eccesso di legittima difesa, ad esempio:
- nei casi in cui la vittima che aveva la possibilità di fuggire e invece ha reagito troppo violentemente, ad esempio sparando un colpo di pistola;
- se la persona che ha subito la rapina o un altro tipo di minaccia si difende sparando mentre il ladro perché, anche se sta scappando con la refurtiva, il derubato non è più in una situazione di pericolo.
Si configura come legittima difesa, invece, qualora una persona, ad esempio un negoziante, venga minacciata con una pistola da un ladro e si difende sparando, anche se per primo.
Eccesso di difesa: le attenuanti
Tra le attenuanti che la legge prevede in caso di eccesso di legittima difesa c’è quello di aver commesso il fatto in stato di grave turbamento a fronte della situazione di pericolo in cui si è trovato coinvolto (comma 2, articolo 55 del Codice penale).
Legittima difesa putativa
Esiste anche il caso della cosiddetta legittima difesa putativa, definita come la legittima difesa esercitata a fronte di una la situazione di pericolo che in realtà non esiste, ma viene supposta erroneamente. Erroneo convincimento che deve avere un fondamento obbiettivo. Ad esempio si configura la legittima difesa putativa (e non l’eccesso colposo di legittima difesa) nel caso in cui il proprietario di un negozio, come una gioielleria, ritenga reale un tentativo di rapina a mano armata simulato e reagisca sparando all’aggressore.