Estensione del diritto all’indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo, prima prevista in presenza di almeno 100 giornate di lavoro mentre adesso bastano 40 contributi giornalieri dal primo gennaio dell’anno precedente, con diritto a prescindere dalla tipologia di contratto applicato dal datore di lavoro, quindi anche per i non dipendenti: sono le nuove regole previste dal decreto legge 73/2021, articolo 66, su cui interviene la circolare applicativa INPS (132/2021), con un riepilogo delle caratteristiche della prestazione ai lavoratori del settore alla luce delle novità in vigore dal 26 maggio 2021.
Lavoratori ammessi alla prestazione
La prestazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo (con alcune specifiche eccezioni), compresi i soggetti che svolgono attività senza vincolo di subordinazione. Quindi: «ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro».
Sono chiamati al versamento obbligatorio tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro o di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia. Come detto, per ottenere l’indennità di malattia è necessario però un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ci sono delle esclusioni, ovvero specifiche tipologie di rapporti di lavoro per i quali non è dovuta la malattia:
- lavoratori autonomi esercenti attività musicali: in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, non è prevista l’assicurazione in oggetto,
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche: pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia,
- iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.
L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. In presenza di una ricaduta (patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla cessazione della malattia), non si applicano i tre giorni di c.d. carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione.
Indennità di malattia Fondo Spettacolo: quanto spetta
E’ pari al 60% della retribuzione fino al 20esimo giorno di malattia, sale all’80% dal 21esimo al tetto di 180 giorni previsti. Per i lavoratori disoccupati o per i giorni non lavorativi della settimana, la retribuzione è al 40%, e sale al 60% o 80% in base alla durata (come sopra descritto) per i giorni festivi e le domeniche. In caso di ricovero, la malattia è ridotta di 2/5. Attenzione: la retribuzione media, dopo le modifiche intervenute dal maggio scorso, si determina in base alle ultime 40 prestazioni giornaliere (non più, come prima, alle ultime cento).
Per i lavori a tempo determinato, l’indennità è riconosciuta anche dopo la fine del rapporto di lavoro: per questi contratti, il limite di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi (sempre nel limite di 180 giorni totali). Nel caso di contratti part-time di tipo verticale o misto, l’indennità è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.
Ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Viene invece pagata direttamente dall’INPS a disoccupati, saltuari con contratto a termine o a prestazione, occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.