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Bollette Energia: dal 1° ottobre cambiano diritti, costi e regole

di Alessandra Gualtieri

9 Agosto 2022 08:12

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Bolletta gas ed energia elettrica: nuovo calcolo dei costi e tutele per i consumatori su contratti, servizi, recesso, cambio tariffe e fornitore.

Dal 1° ottobre 2022 cambia il metodo di calcolo dei costi del gas in bolletta per le utenze domestiche nel mercato di maggior tutela: invece di prendere a riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ci si baserà sulla media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso PSV italiano, con una frequenza di aggiornamento da parte dell’ARERA (Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente) che da trimestrale diventa mensile.

Vengono poi introdotti nuovi obblighi di trasparenza a carico dei venditori : se aumenteranno i prezzi dovranno non solo darne  notizia in bolletta ma anche creare un’apposita sezione sul proprio sito web per spiegare il motivo e le modalità del ricalcolo.

Tra l’altro, fino al 31 ottobre il DL aiuti bis ha sospeso la possibilità per gli operatori di apportare modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

Sullo sfondo ci sono poi le regole con cui l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/944, tra le altre cose, sul potenziamento delle tutele e dei diritti contrattuali dei consumatori di energia elettrica. Il DL 210/2021 (recepito con Delibera ARERA 121/2022/R/eel) provvede infatti a rafforzare i diritti dei clienti finali in termini di trasparenza (di offerte, contratti e bollette) e a completare la liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili.

I destinatari dell’intervento sono essenzialmente i consumatori e i produttori di energia elettrica, i gestori di rete e dei mercati elettrici, l’Autorità di regolazione ARERA. Vediamo cosa prevede la nuova regolamentazione.

Informativa sui diritti

Lo schema di decreto stabilisce per prima cosa una maggiore trasparenza delle voci in bolletta elettrica, ed ancor prima in fase si sottoscrizione del contratto di fornitura: il cliente finale deve ricevere, prima della firma del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali redatta in maniera chiara e comprensibile, soprattutto nei casi in cui si comunica di voler procedere con la modifica delle condizioni contrattuali, evidenziando la facoltà del cliente di recedere dal contratto.

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Preavviso aumento prezzi

In particolare, se il fornitore apporta una rimodulazione dei prezzi di fornitura, i consumatori dovranno essere informati con un preavviso di almeno due settimane, o un mese qualora si tratta di clienti civili, indicando anche i motivi dell’aumento. Ancora: le modifiche dovranno anche essere ben evidenziate in bolletta, con l’indicazione della data a partire dalla quale scatta la variazione. Sulla definizione delle tariffe e dei prezzi, infine, lo schema di decreto stabilisce che non si possono applicare “indebite discriminazioni” legate alla modalità di pagamento prescelta.

Diritto di recesso

Se il cliente non accetta la modifica unilaterale del cambio delle tariffe applicate, in quanto consumatore finale ha diritto a recedere dal contratto di fornitura energetica, mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche ordinaria (quindi, basta una email), entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con cui sono annunciate le modifiche di adeguamento tariffario. In caso di recesso, non devono scattare costi per clienti civili o imprese fino a 50 dipendenti e fatturato o bilancio entro i 10 milioni di euro. Gli oneri si possono applicare solo in caso di recesso anticipato, a condizione che sia stato indicato chiaramente nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto e nel contratto stesso, quindi approvato e sottoscritto dal cliente.

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Morosità

In caso di situazioni che comportano in via ordinaria una disconnessione del servizio, i clienti devono essere informati sulle possibili alternative (es.: piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell’indebitamento, ecc.) che non comportano cosati aggiuntivi, e con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, almeno pari ad un mese. Sarà l’Autorità, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, a stabilire le misure atte a rendere effettivo l’ampliamento dei diritti dei consumatori.

Cambio fornitore

Il cliente che sceglie di cambiare fornitore deve poter fruire di tale opzione nel più breve tempo possibile, comunque entro massimo 3 settimane dalla data di ricevimento della bolletta. Successivamente, l’ARERA avvierà una consultazione con operatori di mercato e associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano entro il primo gennaio 2026 il diritto a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta.