In Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021 è stato pubblicato l’Accordo siglato lo scorso 4 agosto della Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali, per l’adozione della modulistica unificata e standardizzata finalizzata alla presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Con l’introduzione del modello semplificato, si riducono gli adempimenti per accedere al Superbonus 110%. In particolare, non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo ma basta la dichiarazione di conformità dell’intervento da realizzare firmata dal progettista. In ottica di semplificazione, infatti, la modulistica unificata riporta soltanto i dati relativi al permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (es.: data di rilascio); per edifici realizzati prima di settembre 1967 ci si limita ad una dichiarazione.
Un’altra importante semplificazione è che adesso non serve allegare necessariamente un progetto grafico articolato ma basta una descrizione analitica dell’intervento; per interventi in edilizia libera è sufficiente una descrizione breve. Per fugare ogni dubbio, una tabella riepilogativa allegata al modello di Cila Superbonus spiega quando sono necessari eventuali allegati.