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Controllo Green Pass e documenti: ok dal Garante, FAQ di Governo

di Barbara Weisz

10 Agosto 2021 22:00

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Chi controlla i documenti, chi verifica il Green Pass, come si usa l'App VerificaC19: FAQ di Governo e indicazioni dal Ministero e dal Garante Privacy.

L’unico strumento per verificare l’autenticità  e la validità del Green Pass (italiano ed europeo) è l’app gratuita VerificaC19 utilizzabile (anche offline) da tutti i ristoranti e bar, piscine e palestre, eventi e attività con obbligo di accesso tramite Certificazione Verde Covid.

A beneficio della persona che effettua il controllo (il ristorante, la reception della palestra, gli addetti al tornello di un evento, ecc.), che è tenuta a richiedere il green pass al cliente, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, forniamo di seguito una breve guida per gli esercenti e i gestori chiamati a verificare gli ingressi, in base alle regole pubblicate nelle FAQ di Governo.

Anche per quanto concerne il controllo dei documenti è arrivato il via libera del Garante Privacy, nonostante le dichiarazioni del Ministro Lamorgese sulle modalità di verifica dell’identità – aspetto che secondo la Ministra dell’Interno compete solo alle forze dell’ordine. Il Garante ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono le stesse preposte al controllo della Certificazione Verde (indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021). Vediamo tutto. A dirimere la questione, la nuova Circolare del Viminale, secondo cui:

La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

Chi può verificare il Green Pass

  • Pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 94/2009.
  • Soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

La delega per il controllo, nei casi in cui è prevista, dovrebbe essere rilasciata in forma scritta: un cameriere, ad esempio, non può controllare i Green Pass se non vi è stato formalmente delegato dal da parte del proprietario o del gestore.

Con riferimento a eventi sportivi e grosse manifestazioni, la Circolare ministeriale ritiene che possano ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori.

=> Certificazioni COVID, guida alla procedura su web e smartphone

Come si verifica il Green Pass

L’incaricato o il suo delegato (la delega per il controllo, nei casi in cui è prevista, deve essere rilasciata in forma scritta: un cameriere, ad esempio, non può controllare i Green Pass se non vi è stato formalmente delegato dal da parte del proprietario o del gestore) del controllo usa la app per  la scansione del QR Code.

Appaiono tre possibili risultati:

  • Schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa. Quindi, il Green Pass permette di entrare nei locali e partecipare ad eventi che lo richiedono ma anche per viaggiare senza fare tampone e quarantena.
  • Schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia: il pass è utilizzabile in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (es.: dopo la prima dose).
  • Schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura (nel qual caso riprovare migliorando l’illuminazione o l’inquadratura). Se messaggio persiste il codice non rispetta le specifiche europee dell’EU Digital Covid Certificate (es.: certificato vaccinale con QR Code diverso, quindi non accessibile a VerificaC19, oppure documento emesso da un paese extra-UE).

N.B. Fino al 12 agosto, i certificati emessi in seguito alle somministrazioni sono considerati validi come green pass e hanno valore anche le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America, ma non sono verificabili tramite la app VerificaC19.

L’operazione può essere effettuata offline, senza essere collegati a Internet. Attenzione: per usare la app, però, bisogna collegarsi alla rete almeno una volta al giorno. In questo modo, il programma è costantemente aggiornato con l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni e con eventuali nuove ed eventuali funzionalità operative. In pratica, il sistema è pensato per aggiornarsi una volta al giorno, e consentire poi alla app di effettuare la verifica del QR Code in autonomia, anche sconnessi dalla rete.

Un’importante considerazione sulla privacy. Sulla schermata di verifica non appaiono informazioni sull’evento che ha consentito il rilascio del green pass. Quindi, l’operatore che utilizza la app non sa se il cliente ha il green pass perchè si è vaccinato o ha avuto il Covid, o ha fatto un tampone. Le uniche informazioni che appaiono sono la validità del green pass, e il nome dell’intestatario. E comunque nessun dato viene memorizzato.

In caso di problemi tecnici

Un eventuale malfunzionamento nella scansione può in alcuni casi essere risolto disinstallando e riscaricando l’applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20. Segnaliamo infine che sul portale dedicato al green pass è pubblicato un manuale di istruzioni per utilizzare la app.

Controllo documenti

Per verificare che il cliente sia l’intestatario del pass, l’unico modo è chiedere un documento di identità. Secondo il Garante per la Privacy, la disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della Certificazione, con le modalità e condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM. Tra le garanzie di privacy è prevista l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell’intestatario  della certificazione, in  qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM). Entro questi termini, è dunque ammessa la verifica, da parte dei gestori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nei giorni scorsi ha comunque dichiarato che i controlli anti furbetti (che presentano il green pass intestato ad un’altra persona) sono effettuati a campione dalle forze dell’ordine («controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa»).

Su questo punto è intervenuta una circolare del Ministero dell’Interno, secondo cui la verifica dell’identità ha natura discrezionale, comunque necessaria quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (ma non è chiaro come possa essere evidente tale incongruenza senza confrontare i dati dei due documenti).

Per quanto concerne le sanzioni., la circolare richiama le disposizioni di cui all’art.13 del decreto-legge n. 52/2021: la multa risulterà applicabile:

nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente

«Se qualcuno esibisce un Green pass di un’altra persona e viene scoperto nei controlli a campione della polizia, un barista non può esserne responsabile e rischiare a sua volta una sanzione», aveva in effetti rilevato Roberto Calugi, direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio.