Ogni gestione INPS (commercianti e artigiani, gestione separata, coltivatori diretti) pubblicherà modelli specifici per presentare la domanda di esonero contributi per l’anno bianco autonomi previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma 20, legge 178/2020) e regolamentato dal decreto ministeriale del Lavoro 82/2021: lo anticipa l’istituto previdenziale con la Circolare 124/2021, che conferma anche la scadenza per le domande andranno da presentare in via telematica, entro il 30 settembre e anticipa tutte le indicazioni su aventi diritto, contributi per i quali spetta l’esonero, modalità di calcolo, compatibilità con altre indennità e cause di esclusione.
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Esonero per iscritti INPS
- Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali.
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, limitatamente agli autonomi (che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986), e agli operatori sanitari già collocati in pensione.
Requisiti per esonero INPS
- Iscrizione INPS precedente al primo gennaio 2021.
- Reddito fino a 50mila euro: per artigiani e commercianti, il reddito è l’imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche. Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rilevano i redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi quelli derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
- Calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 pari ad almeno il 33%: il requisito non rileva per gli iscritti nel 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.
=> Esonero contributi Autonomi: verifica requisiti a novembre
- Regolarità contributiva: è verificata direttamente dall’INPS al primo novembre 2021. Come ha chiarito il decreto attuativo ministeriale, valgono tutti i contributi versati entro il 31 ottobre 2021. Quindi, per essere chiari, si può presentare la domanda validamente, entro il 30 settembre, anche se mancano da pagare quote contributive, che però devono essere saldate entro la fine del successivo mese di ottobre.
- Assenza di contratto subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
- Assenza di pensione diretta: l’esonero è compatibile solo con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984, e con emolumenti corrisposti dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Attenzione: questi requisiti non sono richiesti nel caso del personale sanitario in quiescenza, che ha comunque diritto all’esonero contributivo.
Incompatibilità
Prestazioni incompatibili con l’esonero contributivo:
- assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà;
- indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- assegni vitalizi erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
- rendite facoltative;
- APE sociale.
Contributi ammessi ad esonero
Importanti i chiarimenti INPS relativi alla misura dell’esonero contributivo, che è al 100% fino a un tetto di 3mila euro, e si calcola diversamente per le varie categorie di aventi diritto.
- Gestione artigiani e commercianti: contributi sul minimale previsti dalla legge 233/1990, tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Nel dettaglio, sono comprese nell’esonero la prima, seconda e terza rata della tariffazione 2021, purché il termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021. Non è compresa la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse. L’esonero di calcola al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento.
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Quindi, nel dettaglio, sono comprese la prima, seconda e terza rata della tariffazione 2021, con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021. E’ invece esclusa dall’esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla quarta rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021. Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di competenza di annualità pregresse.
- Gestione separata: contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) – pari al 25% – sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’ISCRO). Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020 esposto con il codice 11.
Importante: coloro che intendono presentare domanda di esonero, possono non versare i contriti eventualmente in scadenza nei prossimi mesi che sono oggetto di esonero. Chi ha già versato, o versa contributi oggetto di esonero, potrà poi chiederli a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante.
Presentazione domanda
La presentazione della domanda di esonero si effettua attraverso distinti modelli, resi disponibili per ogni Gestione INPS, con pubblicazione tramite apposito messaggio. Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.
Dopo aver ricevuto le domande, l’INPS effettuerà i controlli comunicando all’interessato l’esito della domanda e la somma dell’esonero utilizzando il Cassetto previdenziale. Se i contributi dovuti e non versati nel 2021 sono superiori alla somma di esonero spettante, bisogna versare la differenza entro 30 giorni dalla comunicazione.
N.B. Ricordiamo che l’esonero è riconosciuto anche ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private, che invece devono seguire le istruzioni dei propri enti di riferimento (per questa platea, la scadenza è fissata al 31 ottobre).