Prime indicazioni INPS sull’esonero contributivo spettante per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione – nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 – dai datori di lavoro privati, istituito dal Decreto Sostegni bis (DL 73/2021, articolo 41, commi da 5 a 9). Con la Circolare 115 del 2 agosto 2021, l’Istituto di previdenza effettua una lunga disamina del beneficio, analizzando nel dettaglio i requisiti e soprattutto tutte i versamenti esclusi dall’esonero, analizzando i vari casi particolari e declinando il beneficio per una vasta platea di potenziali beneficiari.
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Il contratto di rioccupazione
Istituito dall’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), il contratto di rioccupazione è una nuova tipologia di assunzione a a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato, che incentiva l’inserimento nel mercato di disoccupati grazie ad un esonero al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dal datore che assume (sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL). Come spiega l’INPS:
possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
L’esonero contributivo viene accordato per un periodo massimo di sei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, applicato su base mensile. La procedura di richiesta, disponibile da settembre 2021, sarà illustrata con un successivo Messaggio, insieme alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro interessati.
Fruizione e cumulo incentivi
Vengono elencate anche tutte le possibili cause di cumulo o incompatibilità ed in generale il funzionamento dell’incentivo, per la fruizione del quale seguiranno specifiche istruzioni. Ad esempio, l’esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli altri esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, mentre non lo è – per gli stessi mesi, con la Decontribuzione Sud: si applica infatti la regola della fruizione in successione di più misure, sia rientranti nell’alveo degli incentivi all’assunzione sia di altra natura.
Per la stessa regola, nel caso di assunzioni di giovani, si potrà prima fruire dei 6 mesi di sgravio al 100% del contratto di rioccupazione e poi si potrà accedere per il periodo residuo (30 mesi oppure 42 mesi nelle regioni del Mezzogiorno, per il solo esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021) all’esonero giovani.
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Importo e calcolo esonero
L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La soglia massima di esonero sulla busta paga mensile è quindi pari a 500 euro (6mila/12). Per rapporti instaurati e risolti nel corso del mese, si prende a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.