Come anticipato nei giorni scorsi, l’INPS ha confermato che per i lavoratori autonomi ed i professionisti che versano i contributi obbligatori all’INPS, l’esonero annuale per il 2021 si può ottenere facendo domanda entro il 30 settembre: è stato dunque prorogato, rispetto al decreto attuativo dell’anno bianco, il termine per le domande per l’esonero contributivo. Le modalità per la presentazione delle istanze saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione.
Come condiviso con il Ministero del Lavoro, in considerazione dei tempi della pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021 (82/2021), è slittata pertanto al 30 settembre 2021 la scadenza per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, che spetta anche ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali però hanno tempo fino al 31 ottobre 2021. In tutti i casi, l’esonero può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria: vediamo di seguito come.
Esonero contributi: per chi vale la scadenza di settembre
Per prima cosa, i soggetti interessati dal beneficio ed iscritti alle gestioni dell’INPS che devono considerare il 30 settembre come data ultima della domanda sono:
- gli iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori soci di società e i professionisti di studi associati);
- gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- i professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione (compresi medici, infermieri e altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi connessi all’emergenza Covid-19, limitatamente a tali periodi).
Anno bianco: per chi vale la scadenza di ottobre
In considerazione dei tempi piuttosto larghi, resta valida la scadenza fissata dal decreto interministeriale Lavoro e Finanze per quanto concerne la domanda di esonero contributivo spettante ai professionisti che vantano i requisiti di reddito e fatturato richiesti e che sono iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (casse privatizzate).
Requisiti per l’anno bianco contributivo
L’esonero contributivo è stato istituito dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178). Si tratta di un esonero parziale in quanto riguarda esclusivamente la componente fissa (sono esclusi i contributi integrativi) e poiché sono esclusi dall’esenzione i premi INAIL. Inoltre, è previsto un tetto massimo di 3mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (82/2021, art. 1, comma 1).
L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Inoltre, non bisogna essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né essere titolari di pensione diretta (l’unica ammessa è quella corrispondente all’assegno ordinario di invalidità o qualsiasi altro emolumento previdenziale a integrazione del reddito a titolo di invalidità).
Tra i requisiti è infine prevista anche la regolarità dei versamenti previdenziali obbligatori, con verifica d’ufficio dopo il 31 ottobre 2021. Tali requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.
=> Esonero contributi Autonomi: verifica requisiti a novembre
Regole specifiche
I criteri per la concessione del beneficio sono differenti per iscritti INPS (art. 2), alle casse privatizzate dei liberi professionisti (art. 3) e per autonomi e collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza (art).
- Per i professionisti con cassa privata, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza tra ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività).
- Per iscritti INPS, il reddito corrisponde all’imponibile indicato in dichiarazione dei redditi persone fisiche (quadro RR, sezione I o II), con la specificazione che, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ci si limita ai redditi riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi quelli derivanti da attività connesse.
Nel decreto attuativo dell’esonero contributivo 2021, viene sancito il rispetto del diritto all’autonomia delle Casse private rispetto alla verifica della regolarità contributiva e alla modalità di contabilizzazione in bilancio dei contributi non incassati, demandate alle regolamentazioni interne.
N.B. Al comma 8 dell’articolo 3, dedicato al beneficio per i professionisti iscritti alle casse private, si specifica che, per rispettare il tetto di spesa, gli enti debbano comunicare i risultati del monitoraggio delle domande ammesse e, una volta quantificato l’ammontare delle agevolazioni, con successivo decreto siano definiti i criteri e le modalità per riconoscere l’esonero spettante in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
Domanda: procedure e modelli
Mentre le procedure di domanda INPS devono essere predisposte dall’Istituto di previdenza e saranno uguali per tutti i suoi scritti (con l’aggiunta di una specifica informativa in capo ai soggetti in quiescenza che hanno svolto incarichi Covid), per le casse private si demanda ai singoli enti previdenziali la predisposizione dello schema per la presentazione dell’istanza, che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente;
- non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.