Tutti gli interventi agevolati potranno essere realizzati con la CILA Superbonus (tranne demolizione e ricostruzione dell’edificio) senza altri documenti (né attestazione di stato legittimo), dunque basterà un modulo unico nazionale di comunicazione lavori al Comune: è una delle novità del Decreto Semplificazioni-bis (DL 77/2021), che si avvia verso l’approvazione definitiva. Per gli interventi in edilizia libera basterà invece una semplice descrizione senza neanche presentare l’agibilità.
=> Superbonus 110%: aggiornamento del modello CILA
CILA Superbonus: modulo e contenuti
La modifica alle procedure autorizzative prevede che tutti gli interventi agevolati con Superbonus 110%, anche se riguardano parti strutturali di edifici e prospetti, costituiscono manutenzione straordinaria e possono essere realizzati con CILA asseverata da un tecnico. In sintesi, una nuova tipologia di titolo specifico per il Superbonus, con apposita modulistica valida per tutto il territorio nazionale. Dunque, non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, che richiedeva mesi di attesa per accedere agli archivi edilizi dei Comuni. Fanno eccezione unicamente gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, che continueranno a richiedere gli attuali permessi.
Il modulo unico per la CILA Superbonus – alla cui stesura stanno lavorando il Dipartimento della Funzione Pubblica assieme a Regioni, ANCI e amministrazioni interessate, in collaborazione con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE – sarà sottoposto all’approvazione alla Conferenza Unificata nei prossimi giorni, così da essere subito utilizzabile non appena sarà approvata la legge.
Superbonus 110%: come cambia la norma
Il nuovo testo del DL Semplificazioni-bis è con ogni probabilità quello definitivo e non sono previste ulteriori modifiche visto che la legge di conversione va approvata entro luglio (a Palazzo Madama è previsto il voto di fiducia, già incassato alla Camera). Di conseguenza, saranno incamerate le novità rispetto ai contenuti dell’art. 119 del Decreto Rilancio, il cui comma 13-ter viene sostituito integralmente dal Semplificazioni-bis, che prevede le nuove disposizioni.
- Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
- La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA; assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
=> Il Superbonus è cambiato: CILA semplice e nuovi beneficiari
Si aggiunge, al comma 13-quater (fermo restando quanto previsto al comma 13-ter) che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Il decreto comprende una serie di semplificazioni su appalti e cantieri del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quelle sul Superbonus sono state richieste dalle associazioni di categoria e professionisti per non frenare l’utilizzo di uno strumento pensato per rivitalizzare il settore edilizia. In base ai dati del Dipartimento della Funzione Pubblica, a fine aprile erano state presentate appena 12mila 745 domande di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.