Cassa in deroga: altre 13 settimane fino a dicembre

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 27 Luglio 2021
Aggiornato 22 Marzo 2022 14:52

Legge 106/2021 (Sostegni bis e DL Lavoro): al via 13 settimane di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende private senza tutele ordinarie.

La Legge 106/2021 di conversione del Decreto Sostegni bis (DL 73/2021), in vigore dal 24 luglio, ha modificato diverse disposizioni Covid, integrando anche alcune misure introdotte dal Decreto Lavoro (DL 99/2021, contestualmente abrogato). Tra queste, anche le agevolazioni in base al quale le imprese del tessile, abbigliamento e pelletteria fruiscono di nuove settimane di cassa integrazione e la nuova tranche di CIGS in deroga per le aziende private senza tutele ordinarie.

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Tra le novità della legge “unificata” spiccano dunque le nuove opzioni per le aziende che necessitano la fruizione di trattamenti di integrazione salariale. In particolare,

  • ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa con causale COVID-19 (art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni), e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, sono concesse ulteriori 13 settimane di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione, per la durata del trattamento, della possibilità di avviare procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
  • ai datori di lavoro delle industrie tessili, confezioni di articoli di abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di CIG (cassa integrazione ordinaria) senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, con il contestuale divieto di licenziare
  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (24 luglio) e fino al 31 dicembre 2021, scatta la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 previo accordo presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e Regioni interessate, peri trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.