Con decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmato lo scorso 14 luglio, sono state definite le date e le modalità attraverso le quali sarà attuato l’annullamento d’ufficio delle cartelle esattoriali con debito residuo fino a 5mila euro affidate all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010, per chi nel 2019 ha guadagnato fino a 30mila euro, in base all’articolo 4, commi da 4 a 9, del dl 41/2021.
Il testo del provvedimento non è stato ancora pubblicato ufficialmente, ma se ne conoscono i contenuti, diffusi ampiamente da anticipazioni di stampa. In base a quanto si attende, il Fisco procederà alla cancellazione dei debiti a ruolo entro il 31 ottobre, annettendo al condono anche eventuali somme già oggetto di Rottamazione e Saldo e Stralcio. Di seguito tutti i passaggi previsti, sempre in attesa di pubblicazione formale del decreto MEF.
Procedura in step
- Entro il 20 agosto, l’Agente della riscossione (AdER) trasmette l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti potenzialmente interessati all’Agenzia delle Entrate (AeR) per i controlli incrociati.
Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l’esclusione di quelli indicati dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
- Entro il 30 settembre, l’AeR segnala i debiti esclusi dal condono per superamento della soglia dei 30mila euro di reddito 2019 (dato ricavato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle CU).
Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, restituisce a quest’ultimo l’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data
di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso articolo 4, comma 4.
- entro al 31 ottobre l’AdER procede d’ufficio alla cancellazione dei ruoli (senza però darne notifica ai singoli debitori).
L’annullamento dei debiti di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 del presente articolo; nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati ai sensi del medesimo comma 2.
- entro il 30 novembre l’AdER notifica agli enti interessati (da cui era stato affidato il ruolo) l’annullamento delle cartelle.
Verifica condono e pagamenti carichi esclusi
Dal momento che i debitori non hanno modo di avere certezza dell’avvenuta cancellazione se non tramite controllo della propria posizione debitoria (utilizzando l’apposito servizio online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato predisposto anche un servizio aggiuntivo per la verifica online dei debiti che rientrano in piani di Rottamazione o di Saldo e Stralcio, che potrebbero comunque essere condonati.
Se così fosse, è possibile pagare entro le nuove scadenze previste soltanto i debiti che sicuramente non potrebbero rientrare nella sanatoria, stampando in autonomia i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto dei carichi condonabili. La sospensione della riscossione dei carichi condonabili, prevista dall’articolo 4, comma 6, del DL 41/202, resta comunque in vigore fino al 31 ottobre 2021.