Tra le misure a favore delle imprese introdotte con la Finanziaria 2008 – e che trovano in questi mesi applicazione concreta – vi sono quelle sugli acquisti in leasing. Per le imprese, qui9ndi, è bene valutare l’opportunità di investire scegliendo tra contratto di acquisto diretto o leasing.
In particolare, gli elementi che rendono meno rapido il recupero fiscale e quindi da prendere in considerazione sono: l’abrogazione della disposizione sugli ammortamenti anticipati e accelerati (articolo 102, comma 3, del Tuir); la variazione della durata minima dei contratti di leasing. Per i beni mobili e i beni immateriali la durata è stata portata a due terzi del periodo di ammortamento. Per gli immobili vi sono invece due soglie, inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni.
In relazione a questo secondo punto, le variazioni si applicano ai contratti stipulati dal primo gennaio 2008. Per stabilire le regole applicabili al contratto fa fede solo la sua data di sottoscrizione, anche nel caso in cui la decorrenza del leasing sia successiva, come specificato dall’Agenzia delle Entrate.
Quando si sceglie cosa acquistare e soprattutto come, bisogna quindi ricordarsi che il recupero fiscale del costo d’investimento in leasing è più rapido dell’acquisto diretto, ma questo varia in base alla date in cui si è stipulato il contratto.
Cambia poco invece rispetto alla scelta tra leasing e acquisto diretto dal punto di vista della possibilità di deduzione degli oneri finanziari connessi con l’investimento. Le nuove regole sulla deduzione degli interessi passivi stabiliscono infatti che nel calcolare la soglia vengano neutralizzati sia gli ammortamenti che i canoni.
Infine, per quanto concerne il leasing per autovetture aziendali la Finanziaria 2008 non ha apportato alcuna modifica alle regole in vigore.