Pronti i moduli per le imprese che devono avviare eventuali procedure di licenziamento individuale dopo lo sblocco del primo luglio: in considerazione delle diverse norme che si sono succedute, e della situazione ancora complessa (i licenziamenti restano bloccati per diversi settori e per le aziende che utilizzano ammortizzatori sociali senza contributo addizionale), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sintetizza le nuove regole in questa fase di riattivazione.
Si tratta delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, che dallo scorso primo luglio sono sbloccati per industria, manifatturiero, edilizia (tecnicamente, per le imprese che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria). Attenzione: le imprese che avevano avviato le procedure di licenziamento prima del blocco previsto dal Cura Italia dello scorso anno, e le hanno poi interrotte, per riaprirle devono presentare il nuovo modulo.
Le istruzioni sono contenute nella nota del 16 luglio ex articolo 7 legge 604/1966 e articolo 4 dl 99/2021. Per acquisire le informazioni utili all’istruttoria, si è ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza specifico, scaricabile dal sito INL. Nella parte relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, c’è l’apposito spazio dedicato alle motivazioni della soluzione del rapporto. C’è poi la sezione in cui bisogna dichiarare di non aver attivato gli ammortizzatori sociali che comportano il prolungarsi del blocco dei licenziamenti, barrando le apposite caselle.
Gli uffici dell’Ispettorato provvederanno a convocare le parti per la procedura di conciliazione entro sette giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dalla circolare 3/2013. Nel corso della procedura conciliativa sarà verificato il requisito della non fruizione degli ammortizzatori sociali, anche ricorrendo a banche dati.
Altro punto importante: l’INL sottolinea che l’accordo tra imprese sindacati condiviso al tavolo con il Governo, «raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione anche ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’intesa».
Infine, viene fornito un utile prospetto delle regole attualmente in vigore, con l’indicazione precisa dei riferimenti normativi e delle tipologie di imprese per le quali esiste ancora o è decaduto il divieto di licenziamento.
Il blocco dei licenziamenti resta invece per il commercio, i servizi, alcuni specifici settori dell’industria (tessile, abbigliamento, pelletteria), e per le imprese, di qualsiasi settore, che utilizzano la cassa integrazione prevista dal decreto Sostegni bis (articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, dl 73/2021).