La sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti ha indicato il metodo da applicare per la determinazione e il calcolo della pensione spettante al personale del comparto Difesa e figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). In particolare, è stata determinata l’aliquota di rendimento da riconoscere nel calcolo del trattamento riferito alla quota retributiva per i cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantavano:
- un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni;
- un’anzianità utile inferiore a 15 anni.
Evvebe, con la circolare del 14 luglio 2021, n. 107, INPS e Ministero del Lavoro fornisce dunque le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 54 del d.p.r. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. In base alla sentenza, si procederà al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, ma il riconoscimento non troverà applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
La nuova determinazione del trattamento pensionistico non riguarda coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni applicative della disposizione con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.