Il credito d’imposta per commercianti e professionisti che acquistano o noleggiano un POS per i pagamenti digitali e la sospensione del Cashback fino al 31 dicembre entrano nel Sostegni bis. Le norme introdotte dal decreto Lavoro vengono inglobate nella legge di conversione del dl 73/2021, contenute in altrettanti emendamenti approvati in commissione Bilancio alla Camera. Il testo è ormai definitivo, considerato che deve essere essere approvato entro il 24 luglio e che ancora deve fare un passaggio in Senato, dove si attende un voto di fiducia.
Bonus pagamenti
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Il bonus POS è rivolto agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il primo luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico. I dispositivi devono avere determinate caratteristiche, che saranno fissate da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il tax credit si calcola su una spesa massima di 160 euro ma l’aliquota cambia a seconda delle dimensioni di fatturato:- 70% per chi ha ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente fino a 200mila euro;
- 40% fra 200mila e 1 milione di euro;
- 10% fra 1 e 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta sale se il dispositivo evoluto acquistato o noleggiato consente anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 127/2015, n. 127. In questo caso, l’agevolazione si applica alle operazione effettuate nel 2022, il limite massimo di spesa sale a 320 euro, le aliquote sono le seguenti:
- 100% con ricavi e compensi relativi nel periodo d’imposta precedente fino a 200mila euro;
- 70% fra 200mila e 1 milione di euro;
- 40% fra 1 e 5 milioni di euro.
Entrambi i crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Cashback
La misura è inserita nell’articolo 11 bis, che contiene anche la sospensione del Cashback per il secondo semestre 2021. Dal primo gennaio 2022 il rimborso sui pagamenti digitali riprenderà. Si tratta, lo ricordiamo, di un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici con pagamenti digitali, fino a un massimo di 150 euro a semestre.
La norma contiene anche le scadenze per i rimborsi del Super Cashback, ovvero i 1500 euro che spettano ai 100mila consumatori che hanno effettuato il maggior numero di transazioni. Quelli relativi al primo semestre 2021 avverranno entro il 30 novembre prossimo, mentre per il primo trimestre, del prossimo anno, il viene pagato entro il 30 novembre 2022.
Vengono infine precisate le procedure per eventuali reclami: per mancato o inesatto accredito del rimborso, si può presentare reclamo entro 120 giorni dalla scadenza, per mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, entro 15 giorni dalla fine del semestre (quindi, entro il 15 luglio bisogna presentare eventuali richieste relative al periodo gennaio- giugno 20219.