Le imprese hanno tempo fino al 30 giugno per chiedere la cassa integrazione o l’assegno ordinario Covid i cui termini di domanda erano scaduti il 31 marzo: la proroga dei termini decadenziali è contenta nel comma 3-bis dell’articolo 8 del dl 41/2021 (il decreto Sostegni) e l’INPS, con Messaggio 2310/2021, sottolinea che rientrano in questo differimento tutte le domande di cassa (ordinaria e in deroga), assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19. Attenzione: non rientrano nella proroga i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto 183/2020.
Proroga domande cassa Covid
Nel dettaglio, si tratta delle domande di trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, e le domande plurimensili con inizio dell’evento collocato nei mesi menzionati che si estende a quelli successivi. Restano inalterate le condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali di volta in volta fissate dal Legislatore. In particolare, l’istituto di previdenza richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.
La proroga riguarda anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. La proroga della trasmissione dei dati riguarda sia gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021. Per la trasmissione delle domande fino al 30 giugno 2021 si utilizzano le causali già precedentemente previste.
Precisazioni
- I datori di lavoro che avevano già inviato le domande scartate per decorrenza dei termini, non devono presentare una nuova istanza per utilizzare la proroga. Con successiva comunicazione verranno fornite alle Strutture territoriali istruzioni per la definizione di queste specifiche situazioni.
- Per le domanda già inviate che invece erano state accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nella proroga, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
- I datori di lavoro che hanno già inviato i modelli SR41 e SR43 semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nella proroga, respinti per intervenuta decadenza, non dovranno riproporne l’invio.