I lavoratori che hanno già incassato le indennità Covid da 2.400 euro del primo Decreto Sostegni non devono ripresentare domanda per i nuovi 1.600 euro del Sostegni bis (l’INPS effettuerà il versamento con le modalità del precedente), mentre per coloro che prendono il bonus per la prima volta, l’Istituto sta predisponendo modelli e istruzioni; nel frattempo vengono fornite prime indicazioni, ad esempio in tema di cumulabilità e trattamento fiscale, e chiariti il funzionamento e l’applicazione dell’agevolazione NASpI, che per il 2021 non viene decurtata del 3% dal quarto mese: tutte indicazioni sono contenute nella Circolare INPS 2309/2021 e riguardano le misure contenute negli articoli 42, 69 e 38 del dl 73/2021 (il Sostegni bis).
Nuove indennità Covid da 1.600 euro
I nuovi 1.600 euro (previsto dall’articolo 42, comma 1, del dl 73/2021) per coloro che avevano già preso i bonus da 2.400 euro del primo Sostegni (indennità una tantum dell’articolo 10 dl 41/2021) vanno anche ai lavoratori appartenenti alle medesime categorie che hanno perso il lavoro successivamente:
- stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori turismo e stabilimenti termali;
- dello spettacolo.
L’INPS verserà ai beneficiari la nuova indennità Covid con le modalità indicate dagli interessati per le somme già erogate. Non vengono per il momento fornite tempistiche precise sul versamento.
I successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 prevedono che il bonus da 1600 euro vada anche ai lavoratori delle medesima categorie che però non hanno preso le indennità Covid del DL 41/2021. Per questa platea, un provvedimento di prassi fornirà istruzioni di domanda e scadenze di presentazione. Nel frattempo, vengono chiariti due aspetti:
- le indennità previste dai commi da 1 a 6 dell’articolo 42 del Sostegni bis non sono tra loro cumulabili, ma lo sono con l’assegno ordinario di invalidità;
- non concorrono alla formazione del reddito;
- non prevedono contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Nuovi bonus da 800 e 950 euro
Le indennità una tantum previste dall’articolo 69 per operai agricoli e settore della pesca (bonus da 800 euro per gli operai agricoli e da 950 euro per i pescatori) prevedono una procedura di domanda, ma mancano ancora moduli e tempistiche. Nel frattempo vengono fornite prime indicazioni:
- operai agricoli: hanno diritto a un bonus di 800 euro gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività. IL bonus non è cumulabili con quello da 2mila 400 euro previsto dal primo decreto Sostegni e con la proroga di 1600 euro sopra descritta. E’ invece cumulabile con l’assegno di invalidità.
- pesca: bonus di 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 250/1958.
Entrambe le indennità (operai agricoli e pescatori autonomi), non concorrono alla formazione del reddito e non danno diritto a contribuzione figurativa e ANF.
Stop alla riduzione NASpI
L’articolo 38 del Sostegni bis blocca dal primo giugno al 31 dicembre l’applicazione del taglio del 3% della NASpI ordinariamente previsto a partire dal quarto mese di percezione del sussidio. Questo vale sia per i trattamenti già in essere, sia per quelli che iniziano nel corso dell’anno, fino al prossimo 31 dicembre. Attenzione: si tratta di una sospensione, non di un’abolizione. Quindi, a partire dal primo gennaio 2022 l’importo (per le prestazioni ancora in essere a questa data) sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Tutte le operazioni avvengono d’ufficio, senza bisogno di presentare domande.