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Incentivi 4.0: cosa fare in caso di interconnessione tardiva

di Noemi Ricci

22 Giugno 2021 12:00

Investimenti in beni strumentali industria 4.0: il ritardo nell'interconnessione non ostacola l’iperammortamento se funzionale al bene, anche software.

L’iperammortamento spettante in caso di investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 non si perde in caso di ritardo nell’interconnessione. Dunque il credito d’imposta è fruibile in modo completo anche in queste situazioni, che però comportano lo slittamento della decorrenza del beneficio. A chiarire questo importante punto è stata la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 394/2021.

Interconnessione tardiva e investimenti 4.0

Per rispondere ai dubbi dell’istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) di fornire le valutazioni di natura tecnica in merito. La Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI ha quindi spiegato che l’interconnessione “tardiva” dei beni,  può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene. In nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratterisiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. E questa disciplina vale anche nel caso del leasing.

L’Agenzia ripercorre la storia dell’agevolazione 4.0, ricordando che l’ultimo riferimento normativo è alla Legge di Bilancio 2021 che ha disposto che la possibilità di fruire di un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con la circolare n. 4/E/2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, era stato chiarito che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

=> Transizione 4.0: come accedere alle agevolazioni ex Industria 4.0

Nonostante la Legge di Bilancio 2020 abbia introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile – disciplina che ha sostituito le previgenti disposizioni riguardanti il super e l’iperammortamento – l’attuale credito d’imposta si presenta del tutto analogo. Per questo si ritiene che siano estendibili anche alla nuova agevolazione i sopra citati chiarimenti già forniti con la circolare n. 4/E/2017. Con riferimento alla componente software:

  • stand alone ed elencato nell’allegato B, può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione;
  • embedded necessario al funzionamento dei dispositivi, potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.