Con la semplificazione che consente di avviare i lavori del Superbonus 110% con la CILA, senza più attestazione dello stato legittimo dell’immobile, si attendono le istruzioni operative e i nuovi moduli. Il dl 77/2021, prevede infatti, all’articolo 33, che sia sufficiente la Comunicazione di inizio lavori per tutte le opere ammesse al Superbonus 110, con l’unica eccezione di quelle di demolizione e ricostruzione. La CILA deve però contenere gli estremi del titolo o attestare che la costruzione è stata completata in data antecedente al primo settembre 1967.
Bisogna di conseguenza prevedere un nuovo modello, che contenga i dati richiesti. Sembra probabile che, per pubblicare questi nuovo moduli, si attenda la conversione in legge del decreto (per recepire le eventuali novità che potrebbero essere inserite durante l’iter parlamentare).
Nel frattempo l’ANCI (Associazione comuni d’Italia), nell’esprimere soddisfazione per la norma di semplificazione, sottolinea che il decreto lascia:
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.
Quindi, la nuova semplificazione non comporta problematiche sul fronte della responsabilità dei professionisti. L’Associazione sta lavorando con il dipartimento della Funzione Pubblica per adeguare il modello CILA al nuovo regime previsto dal decreto per il Superbonus.