Nuova ripartenza per le attività produttive italiane che da oltre un anno soffrono per le chiusure e/o le aperture a singhiozzo derivanti dall’emergenza Coronavirus. E mentre in Italia la morsa sembra allentarsi gradualmente, per sostenere le imprese che stanno ripartendo, anche prevedendo un ritorno in ufficio dei propri dipendenti, con il DL Sostegni bis viene reintrodotto il “Bonus sanificazione” (articolo 32 del Dl n. 73/2021). Si tratta del credito d’imposta del 30% che vede coinvolte le spese sostenute a giugno, luglio e agosto per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di addetti e utenti e, in generale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario. Il limite complessivo di spesa per questa misura è stato fissato a 200 milioni di euro.
Beneficiari Bonus sanificazione
Il Bonus sanificazione non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir) Possono beneficiare del Bonus sanificazione:
- gli operatori economici;
- gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
- gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, Dl n. 34/2019);
- i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi come B&B e case vacanze.
Spese agevolabili
Rientrano nelle spese ammissibili al credito d’imposta, quelle sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali;
- l’acquisto di detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.
Fruizione del bonus
Le modalità attuative dovranno essere definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà definirà le modalità attuative della norma. Il credito d’imposta è utilizzabile in alternativa:
- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta;
- in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 471/1997), senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000).