Possiedo due case in comproprietà con mia mogile, una in città (Napoli) come prima abitazione (dove risiede mia moglie) ed una in altro comune (Corigliano Rossano) come seconda casa (dove risiedo io). Ho sempre pagato l’IMU su tale immobile pur avendone residenza anagrafica. Posso avere successo in caso di ricorso contro il Comune che pretende di togliermi l’agevolazione prima casa? Se mia moglie spostasse la residenza nella seconda casa, potrò io spostare la mia nella casa di città?
Si tratta di una questione complessa, perché c’è una sorta di difformità fra la formulazione della norma primaria (comma 741 legge 160/2019) sull’IMU e diverse sentenze di Cassazione. Ma in definitiva, proprio in base alle sentenze di Cassazione, non è possibile applicare l’agevolazione prima casa nel caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, se i due coniugi hanno la residenza in immobili diversi vengono meno i presupposti logici dello sgravio e quindi non possono applicare lo sconto sull’imposta IMU relativa all’abitazione principale per nessuno dei due immobili. La Cassazione, infatti, con diverse sentenze (ad esempio 4166 del 2020, 4170 del 2020, 20130/2020) ha fatto prevalere un diverso principio, in base al quale per applicare l’agevolazione è necessario che:
in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Quindi, se non coincide la residenza anagrafica dei coniuge, nessuna delle due case può applicare l’esenzione IMU. Nel vostro caso, quindi, l’unica soluzione è quella di spostare la residenza per entrambi nella stessa casa, alla quale potrete a quel punto applicare l’esenzione IMU.
La norma primaria era invece più flessibile: «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile», si legge. Se invece i due immobili, come nel vostro caso, si trovano in due Comuni diversi, l’interpretazione ministeriale applicata negli anni scorsi (circolare DF3/2012) consentiva di utilizzare l’esenzione IMU per entrambi gli immobili.
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Su questo tema c’è stata una recente interrogazione parlamentare, il 23 giugno 2021 in commissione Finanze alla Camera, nella quale si legge che il «Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l’interpretazione della legge». Gli Uffici dell’amministrazione finanziaria, «a fronte delle difformità di applicazione dell’esenzione tra i diversi comuni», dichiarano disponibilità a «predisporre una norma che introduca chiarezza». Ma, posto che questo sarebbe senz’altro utile, la risposta sottolinea che prevale l’orientamento della Cassazione, per cui in un caso come il vostro non sembra è l’esenzione IMU a nessuna delle due abitazioni.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz