Le nuove imprese e attività economiche hanno diritto a un contributo a fondo perduto analogo a quello già eventualmente chiesto in base al primo decreto Sostegni, ma se invece vogliono accedere al nuovo indennizzo basato sui ricavi relativi al periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021, devono aver subito una flessione del 30%. In altri termini, non è prevista in questo caso la corsia preferenziale che esonerava le nuove attività con partita IVA aperta dal 2020 dal requisito della perdita di fatturato pari ad almeno il 30% rispetto all’anno precedente. Stesso discorso, per il nuovo contributo a fondo perduto basato sul risultato d’esercizio (utile o perdita): non ci sono, nella nuova norma corsie preferenziale per le nuove imprese, ma in questo caso per i dettagli bisogna attendere i decreti attuativi. Vediamo nel dettaglio.
Contributi a fondo perduto: guida completa
Nel decreto Sostegni bis ci sono sostanzialmente tre diverse opzioni di contributi a fondo perduto per le imprese e le partite IVA.
- Un nuovo indennizzo, analogo al precedente, per le attività che hanno chiesto il ristoro previsto dal dl 41/2021.
- Un contributo alternativo a quello sopra esposto, per imprese e partite IVA che preferiscono parametrate l’indennizzo al periodo primo aprile 2020 – 31 marzo 2021.
- Un contribuito a fondo perduto aggiuntivo, rapportato al risultato d’esercizio (utile o perdita), e non al fatturato.
Contributo mille euro
Ebbene, l’unico caso in cui le nuove Partite IVA (aperte dal primo gennaio 2019), possono accedere ai ristori anche senza aver subito flessioni del fatturato è il primo. Che come detto segue le stesse regole previste dal dl 41/2021 (in realtà, non bisogna nemmeno presentare una nuova domanda, la somma viene direttamente accreditata sul conto corrente già precedentemente fornito, oppure riconosciuta come credito d’imposta). Quindi, per questo nuovo contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4 del dl 73/2021), le regole sono le stesse del precedente: chi ha aperto la partita Iva dal 2019, accede anche senza aver subito nel 2020 una perdita di fatturato pari al 30%. Possono poi calcolare il contributo spettante applicando alla perdita di fatturato le aliquote relative ai ricavi 2019 (che vanno dal 60 al 20%). Oppure, se non hanno subito cali di fatturato, prendono il contributo minimo, pari a mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per le aziende. In ogni caso, lo ripetiamo, la somma che spetta è analoga a quella già percepita in base al primo decreto Sostegni.
Se invece la nuova impresa preferisce utilizzare l’opzione prevista dai commi da 5 a 15 del Sostegni bis, che riconosce l’indennizzo in base ai ricavi dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, non ha il vantaggio di poter accedere anche senza aver subito il calo pari al 30%. Quindi, per fare domanda di questo contributo, i requisiti sono gli stessi per tutte le attività: fatturato fino a 10 milioni di euro, calo dei ricavi nel periodo sopra indicato, rispetto ai 12 mesi precedenti, pari ad almeno il 30%. Rientrando in questo requisiti, le nuove imprese che hanno già preso il contributo del primo decreto Sostegni calcoleranno la somma spettante applicando le stesse percentuali dal 60% al 20% già utilizzate precedentemente. Se invece non avevano chiesto l’indennizzo del primo decreto Sostegni, applicheranno le nuove aliquote, più convenienti:
- 90% con ricavi e compensi 2019 fino a 100mila euro;
- 70% fra 100 e 400mila euro,
- 50% fra 400mila e 1 milione di euro;
- 40% fra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 30% fra 5 e 10 milioni di euro.
Stesso discorso per i ristori previsti dai commi da 16 a 26 dell’articolo 1 del Sostegni bis. Qui, i criteri applicativi saranno stabiliti da decreto ministeriale attuativo, ma nella norma primaria non ci sono disposizioni particolari applicabili alle nove imprese. Il criterio di fondo per l’accesso a questo nuovi ristori, aggiuntivo rispetto ai precedenti, è un calo del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019. La misura della flessione, e le aliquote per il calcolo, verranno stabilite dai decreti ministeriali.