Riscossione dei tributi locali: guida alle regole

di Alessandra Gualtieri

1 Giugno 2021 14:00

logo PMI+ logo PMI+
Pagamento dei tributi locali: regole diverse caso per caso in caso di inadempienza del debitore, azioni esecutive e strumenti di recupero

Il pagamento dei tributi di competenza degli enti locali segue un calendario annuale e modalità diverse da tributo a tributo, ma cosa succede se non viene versato quanto dovuto? Per tutte le somme dovute dai contribuenti o dai fruitori di servizi si può avviare un iter di azioni successive, ben codificate per sollecitare i contribuenti al pagamento del dovuto. Vediamo quali sono, in vista della ripresa della riscossione dal prossimo luglio.

Recupero bonario

Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il responsabile del servizio può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per mettersi in regola. L’avviso bonario è una comunicazione informale, inviata al contribuente con il quale si sollecita il pagamento di quanto dovuto.

Accertamento esecutivo

Per rendere più efficace l’attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la legge di bilancio per il 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali, legge 160/2019. I destinatari dell’intervento sono gli enti locali, vale a dire le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali. Il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione. In pratica, è stato esteso anche ai tributi locali l’istituto dell’accertamento esecutivo che il decreto legge 78/2010, articolo 29, aveva pensato per i soli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Per quali entrate e per quali atti

L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (IMU, TARI, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico). Tuttavia, in assenza di interventi diretti sul “Nuovo codice della strada” (Dlgs 285/1992), in particolare sull’articolo 206 che disciplina la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, la novità non coinvolge le contravvenzioni stradali. L’istituto dell’accertamento esecutivo opera per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche – specifica la norma – con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

Riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l’accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l’accertamento esecutivo patrimoniale, è possibile procedere alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all’emissione degli atti stessi.

Fermo amministrativo dei veicoli

Alla base del fermo amministrativo vi è il mancato pagamento di tributi e sanzioni e il fine di tale provvedimento è proprio quello di riscuoterli. Solo una volta corrisposto quanto dovuto, infatti, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo potrà tornare a utilizzarlo. Prima, invece, il mezzo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito. Il veicolo sottoposto a fermo, tuttavia, può comunque essere venduto, ma anche in tal caso il veicolo deve restare fermo.

Preavviso di fermo amministrativo

Prima che si proceda all’esecuzione del fermo, l’Ente dovrà notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva. Il preavviso concede al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventa effettivo.

Procedure esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

L’iscrizione ipotecaria

Al fine di tutelare il proprio credito si può procedere all’iscrizione dell’ipoteca su un bene immobile. Prima di poter scrivere l’ipoteca, comunque, dove essere inviato un ultimatum da parte che intima il pagamento delle somme entro 30 giorni: superato questo limite, si procederà con l’iscrizione dell’ipoteca.

Pignoramento

L’articolo 96 della Legge Finanziaria 2020 permette agli enti di riscossione di effettuare dei pignoramenti per i tributi non pagati, con un atto unico di accertamento esecutivo per riscossione coattiva. Infatti, con la nuova “Riforma della riscossione degli enti locali”, i Comuni potranno accelerare l’iter di riscossione delle tasse comunali, senza attendere i tempi di iscrizione a ruolo del debito o predisporre l’ingiunzione. Tuttavia, la norma prevede che il pignoramento del conto corrente non viene applicato per debiti inferiori ai 10 mila euro, se non previo sollecito di pagamento.

Pignoramento e vendita all’asta di beni mobili e immobili

Si dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso e non è comunque una villa, un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico.

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni. La legge prevede che il contribuente, con il consenso dell’agente della riscossione, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto. In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente all’Agenzia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’agente della riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

  • Pignoramento di stipendi e pensioni. Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego alcuni limiti legati agli importi percepiti e alla quota pignorabile.
  • Pignoramento conti correnti. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

L’attività stragiudiziale

Nasce e si sviluppa nel mondo anglosassone e si vede in Italia a partire dagli anni 70. Dalla metà degli anni ottanta in poi si assiste alla nascita di strutture di service specializzate e ben organizzate che tuttavia svolgevano attività di recupero crediti stragiudiziale molto marginalmente, per cui può dirsi che questa è un’attività che si è diffusa abbastanza di recente. Oggi la situazione è molto cambiata in quanto si è capito che l’attività stragiudiziale permette risparmio in termini di tempo e costo, inducendo anche gli enti locali ad adottare questa metodologia. Il recupero crediti stragiudiziale è una pratica che può far concludere situazioni debitorie in modo veloce e relativamente semplice. Attraverso questa pratica il debitore può quindi risolvere la propria posizione in modo celere, grazie all’attività di recupero svolta, da un soggetto specializzato in questa attività. Scopo del recupero stragiudiziale è quindi quello di trovare la soluzione ottimale per i soggetti obbligati al disincaglio del credito.

Tributi locali esternalizzazione del servizio

Per il recupero crediti dei tributi locali, gli enti locali hanno anche la possibilità di esternalizzare questa attività e di affidarla a una società privata. I vantaggi che derivano dall’affidamento in outsourcing di questa attività sono diversi: i tempi di incasso, infatti, si riducono, il che vuol dire che si beneficia di un aumento dei flussi attivi di cassa per una gestione degli importi recuperati ottimali. Inoltre, si usufruisce di una bonifica degli archivi, con attività preliminari che hanno l’obiettivo di verificare la correttezza dei dati anagrafici e la quantificazione del credito, oltre che della sua legittimità.

—————-

di Cristiano Montesi