Con il Decreto Semplificazioni arrivano numerose novità in tema di Superbonus. Nel frattempo, a fornire chiarimenti sulle semplificazioni applicabili è la nuova circolare ABI (Associazione Bancaria Italiana) del 26 maggio 2021 (n. 001064), che fa seguito all’audizione parlamentare in materia, così da informare gli istituti di credito sulle novità emerse.
In particolare, si chiarisce che la richiesta di conformità urbanistica si riferisce esclusivamente alle parti comuni degli edifici e non alle singole unità immobiliari in condominio. Le asseverazioni dei professionisti tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (comma 13-ter dell’art. 119 del dl 34/2020, inserito dal dl 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 126/2020) devono infatti limitarsi alle parti comuni degli edifici. Dunque, abusi o irregolarità in capo a singoli condòmini non rientrano nella verifica (cfr.: interpello direzione regionale dell’Emilia Romagna n. 909-1494/2020). Non solo: con il Decreto Semplificazioni, gli interventi con detrazione al 110% (esclusi quelli con demolizione e ricostruzione) si qualificheranno adesso come manutenzione straordinaria e quindi basterà una semplice CILA di comunicazione inizio lavori asseverata senza stato legittimo.
Ad ogni modo, giù l’Agenzia delle Entrate (con la Circolare 24/E/2020) aveva escluso la responsabilità dei cessionari su questo punto, in quanto essi rispondono soltanto dell’eventuale utilizzo non spettante del credito d’imposta se in buona fede, con il recupero della detrazione ceduta esclusivamente in capo al fruitore. Dunque, la cessione dei crediti fiscali che derivano dal un bonus edilizio (compresi quelli con detrazione al 110%), svincola il beneficiario originale da eventuali azioni di recupero per rimborso o compensazione di un credito non spettante in capo al solo cessionario: il cedente, infatti, non ha responsabilità in questo senso perché la detrazione non spettante è sempre recuperata in capo al fruitore.