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Smart working: chiavetta Internet deducibile

di Teresa Barone

26 Maggio 2021 10:30

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Il costo per la connessione Internet su rete fissa o con dispositivo mobile pagato dall'azienda ai lavoratori in smart working è deducibile ai fini IRES.

I lavoratori dipendenti in modalità Smart Working possono beneficiare della deduzione a fini IRES del costo relativo al consumo di traffico dati, legato all’utilizzo di un abbonamento da rete fissa o a un dispositivo mobile, come ad esempio una chiavetta USB. A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta n. 371 del 24 maggio 2021 ha fornito indicazioni sulla deducibilità delle spese relative alla connessione Internet per i lavoratori che operano da remoto.

Partendo dalla definizione di reddito da lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate specifica che tutte le somme percepite nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito imponibile per il dipendente. Il Fisco, infatti, contraddice quanto sostenuto dall’azienda che ha inoltrato l’istanza di interpello, vale a dire che il rimborso per la connessione Internet con rete fissa o chiavetta non costituisce retribuzione imponibile in quanto strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa. In aggiunta a questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:

Si rileva che la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e l’interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore.

A fare la differenza è anche il fatto che il pagamento del consumo del traffico dati, diversamente da una notula di rimborso spese presentata dal lavoratore con il dettaglio di costi e spese, non è in questo caso supportato da elementi oggettivi e documentati, quindi non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In pratica fa reddito imponibile per il dipendente. Pertanto, tale voce di costo rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR. Di contro, resta deducibile per la società ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.